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Sentenza

Sentenza n. 1874/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’accertamento del diritto alla monetizzazione del periodo di riposo non fruito per gli anni 2019, 2020 e 2021, nella misura invocata dal ricorrente, con conseguente condanna dell'Amministrazione della Giustizia al pagamento del compenso sostitutivo - correttamente quantificato - spettante per il titolo e il periodo suindicato, oltre accessori dal giorno del dovuto e fino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202402845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego della monetizzazione di 80 giorni di congedo ordinario non fruito relativi agli anni 2019, 2020 e 2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla monetizzazione di complessivi 80 giorni di congedo ordinario non fruiti alla cessazione dal servizio: 39 giorni relativi al 2019, 32 al 2020 e 9 al 2021, secondo la quantificazione indicata nel ricorso e ritenuta dal Collegio corretta per effetto dei dati documentali e della non contestazione. L'Amministrazione aveva riconosciuto e liquidato soltanto 56 giorni, relativi a 30 giorni del 2021 e 26 del 2022, negando gli ulteriori giorni sul presupposto che il congedo dovesse essere fruito entro l'anno di maturazione o entro il periodo di riporto e che l'accumulo fosse imputabile al dipendente. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sul divieto di monetizzazione, dell'art. 36 Cost., della Convenzione OIL n. 132/1970, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della direttiva 93/104/CE e della legge n. 157/1981. Ha rappresentato che una richiesta di 25 giorni di congedo, presentata nel novembre 2020, era stata respinta per esigenze di servizio connesse all'emergenza COVID-19 e che, nel 2022, un infortunio seguito da malattia e convalescenza aveva impedito la fruizione del congedo residuo sino al collocamento a riposo. L'Amministrazione ha sostenuto che la mancata fruizione non fosse imputabile alla propria condotta, ma a circostanze sopravvenute e indipendenti dalla volontà dell'ente, e che il dipendente avrebbe potuto riformulare le richieste di congedo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di controversia relativa a un rapporto di lavoro non privatizzato e a diritti patrimoniali connessi. Nel merito, ha ritenuto provata la mancata fruizione dei giorni e ha escluso che il lavoratore avesse volontariamente rinunciato alle ferie. Sono risultate decisive: il diniego della richiesta di congedo del novembre 2020 per esigenze legate al COVID-19; le disposizioni di servizio che limitavano la fruizione del congedo durante l'emergenza pandemica; il lungo periodo di assenza per malattia e convalescenza nel 2022; l'assenza di prova, da parte dell'Amministrazione, di un invito formale o comunque adeguato a fruire tempestivamente delle ferie, accompagnato dall'avvertimento circa la loro eventuale perdita. Il divieto di monetizzazione non opera quando la mancata fruizione non è imputabile al dipendente. Il richiamo ai termini di riporto previsti dalla disciplina di settore non è stato ritenuto dirimente, in quanto le circostanze concrete avevano impedito la fruizione e l'Amministrazione non aveva dimostrato di aver posto il lavoratore in condizione di esercitare il diritto. Il TAR ha quindi accertato il diritto alla monetizzazione degli ulteriori 80 giorni, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento del compenso sostitutivo, oltre accessori dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi

    Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai rapporti di lavoro non privatizzato e sui diritti patrimoniali connessi.

  • art. 14, commi 7 e 14, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

    Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile

    Il divieto di monetizzazione ammette l'eccezione del pagamento sostitutivo alla cessazione del rapporto quando il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

  • art. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254

    al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità

    Estende i casi di pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito a specifiche ipotesi di cessazione dal servizio.

  • art. 11 d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170

    Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo

    Disciplina il riporto del congedo residuo per esigenze di servizio o motivate esigenze personali.

  • art. 9, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39

    Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi

    Prevede il termine di riporto entro diciotto mesi, ma non esclude la monetizzazione quando la mancata fruizione sia non imputabile al dipendente e l'Amministrazione non provi di averlo invitato e avvisato tempestivamente.

  • art. 36 Cost.

    Tutela il diritto inderogabile al godimento effettivo delle ferie; il divieto di monetizzazione non può operare in danno del lavoratore incolpevole.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato insieme all'art. 36 Cost. a sostegno della tutela del diritto alle ferie quando la mancata fruizione dipenda da malattia o da altra causa non imputabile al dipendente.

  • direttiva 2003/88/CE

    Come interpretata dalla Corte di giustizia, osta alla perdita del diritto alle ferie alla scadenza del periodo di riferimento o di riporto quando il lavoratore sia stato in congedo per malattia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per il principio di non contestazione nella determinazione dei giorni di congedo non fruiti.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale del principio di non contestazione nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego non privatizzato, il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite non opera quando la mancata fruizione sia dipesa da esigenze di servizio, malattia, infortunio o altra causa non imputabile al dipendente.
  • La perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto può essere affermata soltanto se l'Amministrazione dimostra di aver invitato il dipendente, in tempo utile e, se necessario, formalmente, a fruire delle ferie e di averlo avvisato in modo chiaro delle conseguenze della mancata fruizione.
  • Il diniego di una richiesta di ferie motivato da esigenze di servizio, incluse esigenze connesse a un'emergenza organizzativa o sanitaria, costituisce elemento incompatibile con l'imputazione al dipendente della successiva mancata fruizione del periodo interessato.
  • I termini di riporto delle ferie previsti dalla disciplina del rapporto non escludono il pagamento sostitutivo quando la cessazione del servizio renda impossibile il godimento effettivo delle ferie per cause non imputabili al lavoratore e l'Amministrazione non abbia assolto l'onere di attivazione e informazione a suo carico.
  • La controversia sulla liquidazione di diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

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