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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30697/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 23.2.2023 relativa al riesame della custodia cautelare. Salvatore Andretta impugnava la conferma della misura cautelare per plurime imputazioni: tentato omicidio aggravato (anche per il metodo mafioso), detenzione e porto d'armi aggravati, e varie estorsioni (tentate o consumate, con aggravante del metodo mafioso). Andrea Andretta impugnava la conferma della misura per i capi relativi alla detenzione e porto di armi e per una contestazione di estorsione (capo 2). Le censure della difesa si fondavano prevalentemente su presunte carenze di motivazione, sulla diversa interpretazione delle intercettazioni e degli elementi acquisiti (videosorveglianza, dichiarazioni del collaboratore Giancarlo Avventurato) e sulla insufficiente prova della responsabilità personale e della premeditazione/mandato per il tentato omicidio e per le estorsioni.

La decisione

La Corte ha respinto i ricorsi come infondati. Ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità sui provvedimenti del tribunale del riesame (la Corte può valutare la congruenza e la logicità della motivazione ma non sostituirsi a una diversa valutazione dei fatti). Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la conferma dei gravi indizi nei confronti di Salvatore Andretta, valorizzando intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore, elementi video e la dinamica ricostruita; analogamente ha ritenuto congrua la conferma, in capo ad Andrea, di alcune contestazioni (detenzione/porto di armi e capo 2), salvo l'annullamento parziale già operato dal Tribunale in favore di Andrea per il capo 1). In sintesi: i ricorsi sono stati respinti e le misure cautelari sono state confermate nella parte impugnata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato come aggravante ("metodo mafioso") per qualificare l'aggravazione delle fattispecie contestate; la Corte considera lecita la sua valorizzazione ai fini della valutazione dei gravi indizi se emergono elementi riconducibili al metodo mafioso.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa in relazione a vizio di motivazione; la Corte richiama i criteri di sindacabilità delle motivazioni nei provvedimenti cautelari e fissa il limite del giudizio di legittimità (necessità di denuncia di specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità).

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Distinzione richiamata tra prova indiziaria (richiede prova critica e logica) e il diverso concetto di 'gravi indizi' necessario per misure cautelari (sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza).

  • artt. 110 e 56 cod. pen.

    Riferiti ai principi del concorso di persone nel reato (art. 110) e del tentativo (art. 56) per la ricostruzione della partecipazione ai fatti criminosi.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma di riferimento per il reato di omicidio (citata nel quadro accusatorio relativo al tentato omicidio); utilizzata per inquadrare la fattispecie principale riferita al tentato omicidio.

  • art. 629, comma 2 e art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.

    Richiamate in relazione alle contestazioni di estorsione (art. 629) e alle aggravanti specifiche richiamate dal Tribunale; la Corte ha ritenuto che gli elementi acquisiti consentissero di ritenere l'esistenza di gravi indizi anche per tali reati.

  • artt. 10, 12, 14 L. 497/1974

    Norme richiamate in rapporto alla disciplina sulle armi (detenzione e porto d'arma); utilizzate per qualificare le contestazioni in materia di armi e la relativa rilevanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro decisioni del tribunale del riesame il sindacato è limitato: occorre dimostrare violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso proporre semplicemente una diversa lettura dei fatti.
  • Per l'applicazione di misure cautelari personali è sufficiente la presenza di 'gravi indizi' (qualificata probabilità di colpevolezza), soglia più bassa rispetto alla prova indiziaria richiesta in dibattimento (art. 192 c.p.p.).
  • Intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri video e conversazioni tra indagati, se congruenti e corroborate, possono costituire un compendio indiziario idoneo a fondare la misura cautelare.
  • Le ricostruzioni alternative offerte dalla difesa (spiegazioni diverse delle intercettazioni o della dinamica) non bastano a far cadere la misura se il giudice di merito ha motivato in modo logico e puntuale le ragioni della valutazione adottata.
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' può essere presa in considerazione ai fini cautelari se emergono elementi indiziari che raccordano i comportamenti al modello e agli scopi tipici dell'associazione mafiosa.
  • La qualifica di mandante o di partecipazione a reati violenti può essere trattenuta in sede cautelare sulla base di elementi indiretti anche se la prova definitiva spetta al giudizio di merito; però la premeditazione è attribuibile ai concorrenti solo se dimostrata l'acquisizione consapevole del proposito criminoso con sufficiente anticipo.
  • Nel criticare la motivazione occorre indicare con precisione le contraddizioni o le omissioni logiche del provvedimento impugnato; la mera contestazione dell'interpretazione non costituisce motivo utile in cassazione.

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