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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una procedura negoziata per lavori di riqualificazione urbana e realizzazione di alloggi di edilizia sociale, nonché atti di ammissione del raggruppamento aggiudicatario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta dal Comune di Melfi in favore di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, chiedendo, previa sospensione cautelare, l’annullamento della determinazione di aggiudicazione, della comunicazione di aggiudicazione, dei verbali di gara nella parte in cui avevano ammesso o non escluso il raggruppamento aggiudicatario e degli ulteriori atti connessi. La procedura, avente ad oggetto lavori di riqualificazione urbana e realizzazione di 36 alloggi, era stata svolta mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente ha altresì chiesto la declaratoria di nullità o inefficacia dell’eventuale contratto, dichiarando la disponibilità al subentro, e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti contro l’ammissione del raggruppamento e l’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, lasciando impregiudicata ogni valutazione sul merito delle censure. Ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova di un periculum in mora caratterizzato da estrema gravità e urgenza, requisito richiesto dall’art. 119, comma 4, c.p.a. Ha inoltre considerato prevalente, nella fase cautelare, l’interesse pubblico all’utile realizzazione della commessa, funzionale alla realizzazione di opere di edilizia sociale, tenuto conto della stringente tempistica di esecuzione prevista nell’atto regionale di finanziamento, la cui inosservanza avrebbe potuto comportare la revoca del finanziamento. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura negoziata relativa ai lavori oggetto di gara; l’ordinanza cautelare non ne esamina specificamente l’applicazione.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

    La disposizione è richiamata quale criterio di aggiudicazione della procedura; l’ordinanza non affronta specifiche questioni relative alla valutazione delle offerte.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023

    comunicazione dell’aggiudicazione

    La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione impugnata.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento generale della tutela cautelare collegiale.

  • art. 119, comma 4, c.p.a.

    periculum in mora connotato da estrema gravità ed urgenza

    Nel rito applicabile alle controversie indicate dalla disposizione, la concessione della misura cautelare richiede la prova di un pregiudizio caratterizzato da estrema gravità e urgenza; tale requisito è stato ritenuto non dimostrato.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo a una controversia soggetta al rito di cui all’art. 119 c.p.a., la sospensione dell’atto impugnato presuppone la prova di un periculum in mora connotato da estrema gravità e urgenza; in mancanza di tale prova, la domanda cautelare deve essere respinta, senza anticipare la decisione sul merito.
  • Nella ponderazione cautelare concernente l’aggiudicazione di lavori pubblici destinati alla realizzazione di opere di edilizia sociale, assume rilievo prevalente l’interesse pubblico alla tempestiva esecuzione della commessa quando il finanziamento regionale è soggetto a termini stringenti, la cui inosservanza può comportare la revoca delle risorse.
  • La valutazione cautelare deve considerare non solo il pregiudizio allegato dal concorrente non aggiudicatario, ma anche le conseguenze della sospensione sull’interesse pubblico alla realizzazione tempestiva dell’opera e alla conservazione del finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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