Ordinanza n. 475/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 00205/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, n. 205/2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore economico ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva accolto la domanda cautelare nell’ambito di una procedura di gara identificata dal CIG B7382BAABC. Dal testo non risultano specificati i motivi di censura articolati contro l’ordinanza di primo grado né l’oggetto sostanziale dell’atto impugnato in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dall’appellante fossero già adeguatamente soddisfatte dalla fissazione dell’udienza pubblica di merito davanti al TAR per il 25 febbraio 2026. Non è stata quindi concessa una diversa o ulteriore misura cautelare. L’appellante è stato condannato, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, liquidate complessivamente in € 2.000,00, da ripartire pro quota, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; nel caso concreto l’appello è stato respinto perché la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito soddisfaceva già le esigenze cautelari rappresentate.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito può essere ritenuta misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari, rendendo non necessaria la concessione di ulteriori misure e giustificando il rigetto dell’appello cautelare.
- L’appello cautelare respinto comporta, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell’appellante al pagamento delle spese in favore delle parti costituite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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