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Ordinanza

Ordinanza n. 475/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 00205/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, n. 205/2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’operatore economico ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva accolto la domanda cautelare nell’ambito di una procedura di gara identificata dal CIG B7382BAABC. Dal testo non risultano specificati i motivi di censura articolati contro l’ordinanza di primo grado né l’oggetto sostanziale dell’atto impugnato in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dall’appellante fossero già adeguatamente soddisfatte dalla fissazione dell’udienza pubblica di merito davanti al TAR per il 25 febbraio 2026. Non è stata quindi concessa una diversa o ulteriore misura cautelare. L’appellante è stato condannato, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, liquidate complessivamente in € 2.000,00, da ripartire pro quota, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; nel caso concreto l’appello è stato respinto perché la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito soddisfaceva già le esigenze cautelari rappresentate.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito può essere ritenuta misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari, rendendo non necessaria la concessione di ulteriori misure e giustificando il rigetto dell’appello cautelare.
  • L’appello cautelare respinto comporta, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell’appellante al pagamento delle spese in favore delle parti costituite.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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