Ordinanza n. 877/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Frosinone n. 457 del 21 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Frosinone n. 457 del 21 giugno 2024
Esito
La controversia
La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo, lamentando, nella memoria depositata il 13 luglio 2026, lacune nell’operato del Commissario ad acta e chiedendo ulteriori misure idonee ad assicurare l’adempimento. Dal testo emerge che erano già state adottate una sentenza di ottemperanza e successive ordinanze e proroghe dell’incarico commissariale. La ricorrente ha contestato l’assenza di risultati integralmente satisfattivi, senza tuttavia indicare valide alternative immediatamente percorribili rispetto all’attività del Commissario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la relazione del Commissario ad acta confermasse la gravissima situazione economica dell’ATERP di Frosinone e l’assenza, allo stato, di risorse adeguate per l’immediata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo, anche in ragione dell’entità cospicua delle somme dovute. Le criticità denunciate dalla ricorrente non sono state ricondotte a inerzia del Commissario, ma alla particolare difficoltà finanziaria dell’ente e all’entità del debito. Il Tribunale ha quindi escluso che l’avvicendamento del Commissario potesse verosimilmente garantire, allo stato, un’ottemperanza più celere e integrale e ha disposto la prosecuzione dell’incarico da parte del Commissario già nominato. Sono state impartite specifiche direttive: acquisire e depositare il piano di risanamento dell’ATERP, mettendolo a disposizione della ricorrente; convocare i vertici dell’ente; verificare lo stato di approvazione e il contenuto del piano; acquisire la relativa documentazione; accertare l’inclusione del debito derivante dal decreto ingiuntivo; provvedere direttamente, mediante poteri sostitutivi, ove il debito non fosse stato inserito; concordare un piano d’azione concreto per l’ottemperanza, anche per step; monitorare le ulteriori entrate dell’ente. È stato concesso un termine finale di 160 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, per svolgere le attività e depositare una nuova relazione. L’ordinanza non definisce integralmente la domanda di ottemperanza, ma dispone ulteriori misure attuative e istruttorie.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato o del provvedimento esecutivo e di impartire direttive al Commissario ad acta.
Decreto ingiuntivo del Tribunale di Frosinone n. 457 del 21 giugno 2024
Costituisce il titolo giudiziale oggetto di esecuzione nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’integrale esecuzione del titolo è ostacolata dalla comprovata grave difficoltà economica dell’amministrazione debitrice, il giudice può mantenere in carica il Commissario ad acta già nominato, anziché disporne la sostituzione, se non emergono alternative concretamente idonee a garantire un adempimento più rapido ed efficace.
- Il Commissario ad acta, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, può essere incaricato di verificare che il debito derivante dal titolo da eseguire sia incluso nel piano di risanamento dell’ente e, ove ciò non sia avvenuto, di adottare direttamente i provvedimenti necessari per assicurarne l’inserimento.
- Le misure di ottemperanza possono essere articolate per fasi successive, mediante la predisposizione di un piano d’azione con tempi ragionevolmente certi, quando l’adempimento immediato e integrale sia impedito dalla situazione finanziaria dell’amministrazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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