Cassazione Civile, Ordinanza n. 18039/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia originaria riguardava un regolamento di confini tra fondi: i giudici di merito avevano accolto la domanda dei proprietari confinanti, ritenendo che il confine risultante dalle mappe catastali, accertato tramite consulenza tecnica d'ufficio, coincidesse con quello desumibile dal titolo. Avverso la sentenza della Corte d'appello, la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione intervenivano più atti che segnalavano il sopravvenuto difetto di interesse: dapprima una comparsa di nuovo difensore sottoscritta personalmente dalla parte, con dichiarazione di non voler coltivare il ricorso; poi, rilevata l'irregolarità della procura, la Corte disponeva la regolarizzazione presso i difensori originari; infine, uno dei difensori originari depositava il certificato di morte della parte chiedendo l'interruzione del processo. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo applicabile l'interruzione nel giudizio di cassazione, tale istanza esprimesse comunque una volontà incompatibile con la prosecuzione del ricorso e fosse idonea a far emergere il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Ha inoltre rilevato che la controparte non aveva sollevato obiezioni in prossimità dell'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha qualificato la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, come equiparabile a una rinuncia ex art. 390 c.p.c.; in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale norma, la dichiarazione non determina l'estinzione del processo ma rende il ricorso sopravvenutamente inammissibile, poiché l'interesse ad agire deve permanere sino alla decisione. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, in ragione della mancata opposizione della controparte alla dichiarazione di venir meno dell'interesse. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che la previsione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non sia applicabile estensivamente o analogicamente a un caso di sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal difensore munito di mandato speciale è equiparata alla rinuncia al ricorso; in mancanza dei requisiti del comma 3 non produce estinzione, ma conduce alla sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012
Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e si applica solo ai casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, non essendo estensibile o analogico a ipotesi diverse.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interesse ad impugnare deve permanere fino alla decisione: la sopravvenuta carenza di interesse comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se l'impugnazione era originariamente ammissibile.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal difensore munito di mandato speciale non determina cessazione della materia del contendere; in difetto dei presupposti della rinuncia rituale, essa va trattata come rinuncia non perfezionata e quindi non estingue il processo, ma rende il ricorso inammissibile.
- L'istituto dell'interruzione del processo non si applica al giudizio di cassazione; eventi successivi che incidano sulla parte non producono automaticamente effetti interruttivi.
- Il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge, né in via analogica a ipotesi di sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse.
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