Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 888/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, anche implicito, di riliquidazione dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, è stato collocato a domanda in quiescenza il 1° febbraio 2024, all'età di 58 anni e con 39 anni di anzianità utile ai fini del trattamento di fine servizio. Ha chiesto all'INPS il ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio. L'INPS ha eccepito la decadenza dalla domanda e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza del TAR Sardegna e del Consiglio di Stato. Ha ritenuto che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile definita dall'art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non il calcolo dell'indennità di buonuscita. Ha inoltre affermato che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non ha determinato la reviviscenza della precedente disciplina limitativa, sicché il beneficio non è escluso nei casi di cessazione dal servizio a domanda. Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma serve soltanto a consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. Quanto alla prescrizione, il termine per la riliquidazione della buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto, anche in considerazione dell'effetto interruttivo del pagamento rateale. È stato quindi accertato il diritto del ricorrente e imposto all'INPS di rideterminare, entro 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali, con corresponsione degli accessori di legge. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Attribuisce il beneficio dei sei scatti stipendiali e prevede un termine per la domanda che, secondo il giudice, non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    È indicato quale ulteriore fondamento normativo della domanda di inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Estende il richiamo all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 alle Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l'Arma dei Carabinieri.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 2268, comma 1, punto n. 872, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nella sua formulazione originaria; pertanto non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973

    Il termine prescrizionale per il diritto alla riliquidazione della buonuscita decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto; il pagamento rateale può avere efficacia interruttiva del riconoscimento del debito.

Massime di principio

  • Per gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare, il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 opera anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, non essendo più vigente una limitazione del beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina la base pensionabile e non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nel diverso calcolo dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine servizio.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio; esso condiziona soltanto la possibilità di collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
  • La prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione del rapporto di servizio, anche tenendo conto dell'effetto interruttivo connesso al pagamento rateale del dovuto.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.