Cassazione Civile, Ordinanza n. 25731/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla medesima Commissione in diversa composizione perché si uniformi ai principi affermati, riesaminando la controversia sulla spettanza dell'agevolazione fiscale e sulla legittimità della dichiarazione integrativa.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui l'Amministrazione finanziaria negava a una società la fruizione, per l'anno d'imposta 2012, della detassazione per investimenti ambientali cd. "Tremonti ambientale", richiesta mediante dichiarazione integrativa presentata nel 2015. Secondo l'Ufficio, la dichiarazione non era più rettificabile e, comunque, la mancata originaria indicazione del beneficio derivava da una scelta della contribuente e non da errore emendabile; la società avrebbe potuto semmai chiedere il rimborso. La contribuente impugnava la cartella e, dopo il doppio grado di merito, ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la violazione dell'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 e dell'art. 1429 c.c., sostenendo l'emendabilità della dichiarazione anche oltre il termine previsto, in presenza di errore di fatto o di diritto derivante dall'incertezza interpretativa sulla cumulabilità dell'agevolazione; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, contestando che la pretesa fosse stata iscritta a ruolo tramite controllo automatizzato invece che mediante accertamento sostanziale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata fruizione del beneficio non dipendeva da una libera scelta imprenditoriale, ma dall'obiettiva incertezza normativa sulla cumulabilità tra agevolazioni energetiche e ambientali, poi chiarita da fonti successive e dalla stessa prassi dell'Agenzia; in tale situazione la dichiarazione era emendabile e la contribuente poteva far valere il beneficio anche in sede contenziosa contro la cartella. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato come base del controllo automatizzato; la censura sulla sua applicazione è rimasta assorbita, ma la Corte ricorda che la cartella derivante da controllo automatizzato può essere contestata dal contribuente anche mediante emenda della dichiarazione.
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998
la norma consente la dichiarazione integrativa a favore entro il termine ivi previsto, ma il limite temporale attiene soprattutto all'utilizzabilità in compensazione del credito risultante dalla rettifica; resta ferma l'emendabilità, anche oltre tale termine, degli errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria, specie in sede contenziosa.
art. 1429 c.c.
è evocato dalla ricorrente in relazione all'errore; la Corte richiama più in generale gli artt. 1427 ss. c.c. per i casi in cui la dichiarazione abbia carattere negoziale e l'errore sia essenziale e riconoscibile.
art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997
il termine dell'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 è collegato, secondo la Corte, alla sola possibilità di compensare il credito eventualmente emerso dalla rettifica.
art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come strumento residuo per recuperare l'agevolazione mediante istanza di rimborso quando siano decorsi i termini per la dichiarazione integrativa a favore.
art. 53 Cost.
il principio di capacità contributiva è richiamato come fondamento dell'inammissibilità di un prelievo più gravoso di quello dovuto per legge, quando l'errore della dichiarazione abbia determinato un maggior tributo.
art. 97 Cost.
è evocato quale parametro di correttezza dell'azione amministrativa, a sostegno della possibilità di emendare errori che conducano a una pretesa non dovuta.
art. 6, commi da 13 a 19, L. n. 388 del 2000
è la disciplina della cd. Tremonti ambientale, agevolazione fiscale di cui la società chiedeva il riconoscimento mediante dichiarazione integrativa.
art. 25, comma 10, D.Lgs. n. 28 del 2011
richiamato come disciplina della tariffa incentivante del cd. conto energia, la cui cumulabilità con la Tremonti ambientale era inizialmente incerta.
art. 19 D.M. 5 luglio 2012
viene indicato come disposizione che ha risolto l'incertezza sulla cumulabilità dei benefici fiscali, consentendo l'accesso all'agevolazione.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione fiscale è di regola una dichiarazione di scienza e, come tale, è emendabile quando contenga errori di fatto o di diritto che determinino un maggior carico impositivo non dovuto.
- Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore incide essenzialmente sulla possibilità di utilizzare in compensazione il credito emergente dalla rettifica, ma non esclude, di per sé, la possibilità di far valere in giudizio l'errore per opporsi alla maggiore pretesa tributaria.
- Quando la mancata fruizione di un'agevolazione dipenda da obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa, l'errore del contribuente è emendabile anche oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998.
- Il contribuente può contestare la cartella formata a seguito di controllo automatizzato deducendo errori di fatto o di diritto nella dichiarazione, senza che sia preclusa tale difesa dal decorso del termine per l'integrativa.
- Non è coerente con i principi di capacità contributiva e correttezza dell'azione amministrativa assoggettare il contribuente a un prelievo più gravoso di quello legalmente dovuto per effetto di un errore emendabile nella dichiarazione.
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