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Ordinanza

Ordinanza n. 1970/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un giudizio valutativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione cautelare dell'atto contestato. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda un giudizio valutativo dell'amministrazione, rispetto al quale l'appellante deduceva, in sostanza, profili di manifesta illogicità. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di ricorso né il contenuto puntuale della procedura o del giudizio valutativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l'appello. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse significativi elementi di fondatezza, non emergendo dalla documentazione agli atti evidenti profili di manifesta illogicità del giudizio valutativo contestato. Il Collegio ha inoltre considerato i limiti del sindacato giurisdizionale nella specifica materia, particolarmente rigorosi in sede cautelare, e ha concluso per l'assenza dei presupposti necessari all'accoglimento della domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato decide la domanda nella fase cautelare secondo una cognizione sommaria.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'appello contro l'ordinanza del TAR che ha respinto la domanda cautelare può essere accolto soltanto quando emergano, già sulla base degli atti disponibili, significativi elementi di fondatezza della pretesa e i presupposti cautelari.
  • Il sindacato giurisdizionale sui giudizi valutativi resta limitato e non consente la sostituzione del giudice all'amministrazione, salvo l'emersione di evidenti profili di manifesta illogicità o di altri vizi immediatamente apprezzabili.
  • La mancata evidenza, nella documentazione acquisita, di manifesta illogicità del giudizio valutativo esclude, allo stato della cognizione cautelare, la sussistenza di significativi elementi di fondatezza e giustifica il rigetto dell'appello cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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