Cassazione Civile, Ordinanza n. 12198/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un socio di una società a responsabilità limitata impugnava l’intimazione di pagamento e la cartella emesse per IRES, IVA e IRAP relative a un’annualità di imposta, derivanti da un avviso di accertamento notificato alla società e definito con sentenza passata in giudicato. Dopo il passaggio in giudicato della pronuncia sfavorevole la società era stata cancellata dal registro delle imprese. Il contribuente deduceva plurimi vizi degli atti della riscossione: prescrizione, carenze di notifica e di motivazione, insussistenza dell’obbligazione solidale, nullità dell’intimazione. In appello l’amministrazione finanziaria otteneva la riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso ritenendo insufficiente la motivazione della cartella nei confronti del socio. In Cassazione il ricorrente proponeva cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la corte di merito si sarebbe limitata ad affermazioni generiche sulla ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c., senza indicare data, modalità e prova dell’invio/ricezione della raccomandata informativa; 2) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, se la cartella non era stata validamente notificata, il socio poteva comunque far valere i vizi dell’atto presupposto impugnando l’intimazione, senza che operasse la definitività dell’atto non notificato; 3) violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per la mancata condanna alle spese nel primo grado nonostante l’integrale accoglimento del ricorso; 4) violazione degli artt. 2945 c.c., 36 d.P.R. 602/1973 e 110 c.p.c., deducendo che, dopo l’estinzione della società, per agire contro il socio sarebbe stato necessario un autonomo avviso di accertamento nei suoi confronti, e non la sola iscrizione a ruolo basata sulla sentenza resa verso la società; 5) violazione degli artt. 23 d.lgs. 546/1992 e 50 d.P.R. 602/1973, perché cartella e intimazione avrebbero dovuto indicare i criteri di calcolo degli interessi, le aliquote e i periodi di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza di merito affetta da motivazione apparente perché del tutto carente nell’indicare i dati fattuali e logico-giuridici necessari a verificare la ritualità della notifica della cartella esattoriale. Ha rilevato che la decisione di appello si limitava ad affermazioni apodittiche sul "puntuale rispetto" delle norme di notifica, senza riportare date, modalità concrete di notificazione e elementi da cui desumere il perfezionamento della conoscenza o conoscibilità dell’atto. Tale difetto motivazionale è stato qualificato come inferiore al minimo costituzionale. Accolto il primo motivo, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta motivazione apparente integra un vizio denunciabile come nullità della sentenza.
art. 111 Cost.
La motivazione deve consentire di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; in mancanza la sentenza scende sotto il minimo costituzionale.
art. 140 c.p.c.
La ritualità della notificazione effettuata con questa modalità richiede una verifica concreta delle sue fasi e della prova del perfezionamento, non essendo sufficiente un richiamo generico al rispetto delle norme.
art. 21 d.lgs. 546/1992
È richiamato nel motivo relativo alla possibilità di far valere i vizi dell’atto presupposto in caso di mancata valida notificazione della cartella.
art. 15 d.lgs. 546/1992
È richiamato nel motivo sulle spese di lite, per censurare la compensazione in assenza di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni.
art. 2945 c.c.
È richiamato nel motivo sulla pretesa necessità di un autonomo accertamento verso il socio dopo l’estinzione della società.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato nel motivo che contesta l’iscrizione a ruolo nei confronti del socio sulla base della sola pretesa già formatasi verso la società.
art. 110 c.p.c.
È richiamato nel motivo sulla necessità di corretta instaurazione del rapporto processuale nei confronti del soggetto contro cui si intende far valere la pretesa.
art. 23 d.lgs. 546/1992
È richiamato nel motivo sulla motivazione degli atti impositivi/riscossivi quanto agli interessi.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato nel motivo secondo cui la cartella e l’intimazione avrebbero dovuto indicare i criteri di calcolo degli interessi richiesti.
Massime di principio
- Una sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limita a formule generiche o adesive, senza esporre gli elementi di fatto e il percorso logico-giuridico che consentano di comprendere e controllare la decisione.
- La verifica della ritualità della notificazione ex art. 140 c.p.c. richiede che la decisione dia conto delle concrete modalità della procedura notificatoria, delle date rilevanti e della prova degli adempimenti previsti, inclusa la raccomandata informativa, ove pertinente.
- Quando la motivazione della decisione di merito non consente di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice, il vizio integra una lesione del minimo costituzionale della motivazione e comporta cassazione della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12158/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12159/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12160/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12161/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12162/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12166/2026 del 01/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →