Cassazione Civile, Ordinanza n. 20161/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La titolare di una struttura sanitaria accreditata aveva agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale civile chiedendo il pagamento del corrispettivo, quantificato in euro 50.577,83, per prestazioni sanitarie rese negli anni 2014, 2015 e 2016 in esecuzione dei contratti stipulati con l'ASP. La domanda era fondata sull'assunto che l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano fissato i tetti di spesa avesse inciso sulle clausole contrattuali che escludevano la remunerabilità delle prestazioni eccedenti. Il Tribunale di Cosenza aveva declinato la giurisdizione ritenendo che la controversia involgesse poteri autoritativi e di controllo della P.A.; riassunta la causa dinanzi al TAR Calabria, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio conflitto di giurisdizione, ritenendo invece che la domanda avesse ad oggetto esclusivamente l'adempimento di un'obbligazione di pagamento derivante da un diritto soggettivo, con verifica solo incidentale degli effetti dell'annullamento dei tetti di spesa.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno cassato l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva declinato la giurisdizione e hanno rimesso le parti davanti allo stesso Tribunale, nel termine di legge. La Corte ha ritenuto che il petitum sostanziale riguardasse soltanto l'accertamento del diritto al corrispettivo per prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento, senza che fosse richiesto un sindacato principale sull'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indicato come base processuale del ricorso introduttivo davanti al giudice civile
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
richiamato per qualificare la struttura come accreditata nel sistema sanitario
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
richiamato in relazione ai contratti tra struttura accreditata e azienda sanitaria per l'erogazione delle prestazioni
art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104/2010
richiamato come fondamento del conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR dopo la riassunzione
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010
interpretato nel senso che le controversie sul pagamento del corrispettivo per prestazioni sanitarie rese da struttura accreditata, quando il petitum sostanziale concerne l'esatto adempimento dell'obbligazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario
Massime di principio
- Nelle controversie relative a strutture sanitarie accreditate, la domanda di pagamento del corrispettivo per prestazioni rese in esecuzione del rapporto contrattuale rientra nella giurisdizione ordinaria quando la pretesa concerne l'accertamento di un diritto soggettivo di credito.
- La giurisdizione amministrativa non è attratta dalla sola presenza, a monte, di provvedimenti amministrativi sui tetti di spesa se la domanda non mira in via principale a sindacarne la legittimità, ma solo a farne valere gli effetti incidentali sul rapporto contrattuale.
- Per individuare la giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: se la causa verte sull'esatto adempimento di un'obbligazione di pagamento e sulla debenza del credito, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- L'annullamento giurisdizionale di atti amministrativi che incidono sul rapporto di accreditamento può essere valutato incidentalmente nel giudizio civile senza trasformare la controversia in una domanda di legittimità dell'azione amministrativa.
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