Sentenza n. 1234/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del d.r. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto approvazione atti procedura selettiva a n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (-OMISSIS-) nel Gruppo Scientifico-Disciplinare 12/GIUR-03 “Diritto dell’Economia e dei Mercati Finanziari e Agroalimentari” e S.S.D. GIUR-03/A “Diritto dell’Economia” per il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica dell’Università del -OMISSIS-, nonché della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-e degli atti connessi, conseguenti e presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione della graduatoria e degli atti della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track, nonché diniego dell’annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (università e vincitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, classificatosi secondo con 60,10 punti contro i 64 punti del vincitore, ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria, i verbali di valutazione, il bando e il diniego dell’istanza di autotutela. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2 del d.m. n. 243/2011 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento, contestando il punteggio attribuito al dottorato di ricerca, alle attività di ricerca all’estero, ai contratti di ricerca e alla partecipazione come relatore a congressi; 2) violazione dell’art. 3 del d.m. n. 243/2011 e della lex specialis, nonché vizi istruttori e motivazionali, con riferimento alla valutazione di due pubblicazioni ritenute non congruenti con il gruppo e il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione; 3) violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che la Commissione avrebbe applicato in modo disomogeneo il criterio della congruenza, valutando più favorevolmente le pubblicazioni del vincitore rispetto a quelle del ricorrente. Il controinteressato ha eccepito il difetto di interesse per mancata prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo che le censure, ove fondate, avrebbero potuto superare il divario di 3,90 punti oppure determinare l’annullamento della procedura e la sua riedizione, con conseguente interesse strumentale del ricorrente. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Quanto al dottorato, ha ritenuto legittima l’attribuzione di 5 punti, poiché il titolo riguardava prevalentemente logistica, trasporti e infrastrutture portuali, riconducibili al G.S.D. 12/GIUR-02 e al S.S.D. GIUR-02/B, anziché al G.S.D. 12/GIUR-03 e al S.S.D. GIUR-03/A indicati nel bando. La congruenza deve essere valutata con riferimento allo specifico settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare, non sulla base delle attività descritte nell’allegato al bando o delle funzioni connesse al posto. Quanto alle esperienze di ricerca all’estero, la Commissione aveva previsto un punteggio da 0 a 1,5 per semestre e ha esercitato legittimamente la propria discrezionalità attribuendo complessivamente 3 punti. La proroga di un contratto di ricerca è stata correttamente considerata prosecuzione del medesimo rapporto e non un nuovo contratto autonomo. Per la voce relativa ai relatori a congressi, il diverso punteggio risultava da un’inversione materiale dei massimali tra tale voce e quella relativa all’organizzazione di gruppi di ricerca, senza incidenza sul punteggio complessivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova di resistenza, poiché anche il riconoscimento del punteggio massimo per le due pubblicazioni avrebbe attribuito al ricorrente soltanto 3 punti, inferiori al divario di 3,90; in ogni caso è stato ritenuto infondato, poiché la valutazione di non congruenza con il settore concorsuale rientrava nella discrezionalità tecnica della Commissione e non risultava manifestamente irragionevole. Il terzo motivo è stato respinto perché il sindacato giudiziale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione è limitato ai casi di palese inattendibilità, travisamento, pretestuosità o irrazionalità. Le pubblicazioni del vincitore trattavano diritto bancario e finanziario, rientrante nel settore GIUR-03/A, mentre una pubblicazione del ricorrente riguardava infrastrutture ferroviarie, riconducibili al settore GIUR-02/B; non era quindi dimostrata alcuna disparità di trattamento. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento di 2.500 euro di spese per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 24 l. 240/2010
ricercatore a tempo determinato in tenure track
La procedura selettiva è stata bandita ai sensi della disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track.
art. 2 d.m. 25 maggio 2011, n. 243
facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, debitamente documentati
La valutazione di curriculum e titoli deve essere effettuata con riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito mediante i settori scientifico-disciplinari indicati, non alle sole attività descritte nel bando.
art. 3 d.m. 25 maggio 2011, n. 243
pubblicazioni tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate
La congruenza delle pubblicazioni costituisce parametro legittimo della valutazione comparativa e deve essere apprezzata in relazione ai settori scientifico-disciplinari della procedura.
art. 15 l. 240/2010
La classificazione dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è riservata alla disciplina ministeriale; l’università non può ampliarne autonomamente il perimetro valutativo.
d.m. 2 maggio 2024, n. 639
Le declaratorie ministeriali dei gruppi e settori scientifico-disciplinari sono il parametro per stabilire la congruenza dei titoli e delle pubblicazioni.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il ricorrente aveva presentato un’istanza di annullamento d’ufficio, respinta dall’Università; il diniego non è stato ritenuto illegittimo.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, ma il TAR non ha ravvisato violazioni.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive universitarie, la congruenza di titoli, curriculum e pubblicazioni deve essere valutata con riferimento allo specifico gruppo e settore scientifico-disciplinare indicati nel bando, secondo le relative declaratorie ministeriali; non è legittimo ampliare il parametro sulla base delle attività o delle funzioni descritte nel profilo del posto.
- La valutazione di un titolo o di una pubblicazione solo parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare della procedura può legittimamente non raggiungere il punteggio massimo, purché sia coerente con i criteri predeterminati e non risulti manifestamente irragionevole.
- La proroga di un contratto di ricerca costituisce, ai fini della valutazione comparativa, la prosecuzione del rapporto originario e non equivale necessariamente alla stipulazione di un ulteriore contratto autonomo, salvo diversa previsione della lex specialis.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice quando la censura evidenzi soltanto una diversa opinabilità del giudizio; occorre dimostrare una palese inattendibilità, un travisamento, una pretestuosità o un’irrazionalità manifesta.
- La prova di resistenza è superata quando le censure dedotte, se fondate, possono determinare il superamento del divario di punteggio oppure l’annullamento della procedura e la riedizione della valutazione, tutelando l’interesse strumentale alla ripetizione della selezione.
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