Cassazione Penale, Sentenza n. 15883/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, contestando sei motivi: 1) insufficiente prova dell'attività organizzata di raccolta scommesse in assenza di autorizzazioni (violazione art. 4 legge n. 401/1989) e mancanza dell'elemento organizzativo; 2) e 3) erronea qualificazione della condotta come associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e mancata prova del ruolo di capo/promotore a carico di Antonio Licciardi; 4) errore di diritto nella valutazione del rapporto tra il reato di esercizio abusivo di gioco (art. 4 legge 401/1989) e il reato associativo (art. 416 c.p.), sicché il primo sarebbe speciale rispetto al secondo; 5) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 (metodo mafioso e agevolazione mafiosa), sia quanto al metodo sia quanto alla finalità di agevolazione; 6) carenza delle esigenze cautelari e violazione del principio di gradualità delle misure ai sensi dell'art. 275 c.p.p., con particolare richiamo al cosiddetto tempo silente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando l'assetto motivazionale del Tribunale del riesame. In particolare: la vasta attività investigativa (intercettazioni telefoniche e ambientali) ha messo in luce una rete organizzata di agenzie, subagenti e piattaforme on-line (master site indicati come Goodbet e Planetbet365 e riferibilità del sito mybet ad Antonio Licciardi), il carattere clandestino dei siti (estensioni .com versus .it), la ripartizione delle percentuali, i debiti e i conseguenti recuperi forzosi. Da tali elementi il giudice ha desunto sia il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse (art. 4 legge 401/1989) sia l'esistenza di una associazione a delinquere con ruoli definiti e stabile organizzazione (art. 416 c.p.), riconoscendo ad Antonio Licciardi, anche in base a specifiche intercettazioni, un ruolo apicale e decisionale. La Corte ha altresì confermato la possibilità di concorso tra art. 4 legge 401/1989 e art. 416 c.p., ritenendo che la prima fattispecie non sia sempre speciale rispetto alla seconda. Quanto all'aggravante di metodo mafioso e all'agevolazione, il giudice ha valutato rilevanti le modalità intimidatorie usate per il recupero crediti e l'impiego degli introiti per fini del clan, nonché la consapevolezza reciproca tra i sodalizi; tali elementi hanno giustificato l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1. Infine la custodia cautelare è stata ritenuta proporzionata: per i reati contestati opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p., non superata dal ricorrente; il tempo trascorso non è risultato tale da eliminare l'attualità del pericolo, e la gravità e la dimensione dell'organizzazione supportano la misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 401/1989
Sanziona l'organizzazione non autorizzata di giochi, scommesse e raccolta a distanza; non richiede necessariamente pluralità di soggetti né struttura tendenzialmente stabile, per cui la fattispecie può coesistere con il reato associativo e non si pone automaticamente in rapporto di specialità.
art. 416 cod. pen.
Configura l'associazione per delinquere, che richiede pluralità di soggetti e stabile organizzazione con ruoli definiti; nel caso ritenuta sussistente sulla base di convergenti indizi su ruoli, compiti e stabilità dell'organizzazione.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante relativa al metodo mafioso e all'agevolazione di organizzazioni mafiose; interpretata come ricorrente quando emergono modalità intimidatorie sistematiche (uso della fama criminale per recupero crediti) e quando gli introiti dell'attività illecita sono destinati a soddisfare bisogni del clan, con consapevolezza dei partecipanti.
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di pericolosità sociale per reati di particolare gravità (tra cui quelli aggravati da finalità mafiosa) che agevola l'adozione della custodia cautelare in carcere; la Corte ricorda i diversi orientamenti e adotta un criterio intermedio secondo cui la presunzione richiede che il giudice indichi le ragioni per non escludere le esigenze cautelari, valorizzando il fattore tempo e la gravità della condotta.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola generale sulle misure cautelari; richiamata come termine di confronto con la presunzione speciale di cui all'art. 275 c.p.p.
art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma citata per la indicazione sintetica dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti formali e sostanziali dei motivi ammessi.
art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria in caso di rigetto del ricorso; citata nella parte dispositiva.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è limitato: la Corte controlla vizi di diritto e manifesta illogicità della motivazione, ma non può riformare valutazioni probatorie ordinarie svolte dal giudice di merito.
- Il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse (art. 4 legge 401/1989) può concorrere con il reato associativo (art. 416 c.p.); non sempre sussiste specialità automatica tra le due fattispecie, perché l'art. 4 può essere realizzato anche senza struttura stabile o pluralità di soggetti.
- Per riconoscere ruolo di capo o promotore in una associazione la prova può essere desunta da intercettazioni che mostrino decisioni, ripartizione dei profitti, attribuzione di skin o siti e la capacità di impartire direttive o sanzioni.
- L'aggravante di metodo mafioso e l'agevolazione si valutano sulla base di elementi concreti come utilizzo della forza o della reputazione criminale per imporre o recuperare crediti e la destinazione dei proventi a bisogni dell'organizzazione; la consapevolezza reciproca tra sodalizi rafforza il concetto di agevolazione.
- La presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p. è relativa: per superarla l'indagato deve fornire elementi che dimostrino la cessazione del vincolo associativo o altri fatti che giustifichino l'esclusione delle esigenze cautelari; il tempo trascorso dalla commissione dei fatti è un parametro importante e richiede motivazione crescente se il ritardo è significativo.
- Quando si contesta la sussistenza dell'elemento organizzativo di reati economici o di gestione illecita (es. scommesse), è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione basata su intercettazioni, flussi economici, rapporti contrattuali o di dipendenza economica tra soggetti e platea effettiva di operatori/portali.
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