Sentenza n. 372/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza - della sentenza, n. -OMISSIS-, resa all’esito del giudizio RG -OMISSIS-, del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS- e notificata in data -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della Salute della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario - Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., chiedendo l'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero della Salute a corrispondere l'indennizzo previsto dalla l. 210/1992, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva l'8 marzo 2021, aveva acquisito efficacia di giudicato, come attestato dalla cancelleria il 26 febbraio 2025, e non risultava eseguita. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, che contenesse un obbligo di pagamento di somme di denaro a carico dell'amministrazione e che fosse ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha inoltre rilevato l'assenza di contestazioni circa la mancata esecuzione. Per l'effetto, ha ordinato al Ministero della Salute di dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il pagamento delle somme dovute, con gli interessi dalla data di deposito della sentenza di ottemperanza fino al soddisfo. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure quale commissario ad acta, incaricandolo di provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni, anche mediante gli atti contabili necessari, con facoltà di delega interna. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad essa equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione sia obbligata a conformarsi alla decisione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale per l'ordine rivolto all'amministrazione di eseguire il giudicato e per l'adozione delle misure attuative, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce una condizione temporale per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; decorso inutilmente tale termine, è proponibile l'azione di ottemperanza.
l. 210/1992
È la fonte dell'indennizzo riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.
d.P.R. 834/1981, tabella A, VIII categoria
Individua la categoria tabellare sulla base della quale il giudice del lavoro aveva quantificato l'indennizzo dovuto.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo derivante dal giudicato, anche se la decisione riguarda il pagamento di somme di denaro.
- Per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato di un titolo esecutivo comportante il pagamento di somme, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 costituisce presupposto temporale per l'azione esecutiva; una volta inutilmente decorso, il creditore può proporre ottemperanza.
- Accertati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il successivo inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile della stessa amministrazione debitrice dotato di competenza funzionale, senza liquidazione di compenso quando svolga le funzioni commissariali quale dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
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