Sentenza del 31/05/2017 n. 2405 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ATTO DI ACCERTAMENTO IMPOESATTIVO - Interessi - Omessa indicazione criterio calcolo - Illegittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'atto impositivo non è illegittimo per il solo fatto di non riportare dettagliatamente le modalità di calcolo degli interessi, poiché il relativo importo deriva da un calcolo automatico e predeterminato sulla base di parametri stabiliti dalla legge, senza margini di discrezionalità da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'atto impositivo sostenendo che non indicasse le modalità e i criteri di calcolo degli interessi applicati. Secondo la censura, tale omissione avrebbe impedito di comprendere e verificare la determinazione della somma richiesta.
Massime di principio
- L'omessa indicazione analitica del procedimento di calcolo degli interessi non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto quando gli interessi siano calcolati mediante parametri normativi predeterminati.
- La motivazione dell'atto può ritenersi sufficiente se consente al destinatario di comprendere la pretesa e di verificarne l'importo sulla base di dati e criteri fissati dalla legge.
- L'assenza di discrezionalità dell'Amministrazione nel determinare gli interessi riduce l'esigenza di una motivazione dettagliata sulle singole operazioni matematiche.
- Una contestazione può comunque assumere rilievo se l'importo degli interessi è errato, se sono applicati parametri non previsti dalla legge o se l'atto non consente in concreto di ricostruire la pretesa.
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