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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 512 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposte e Tasse - Termini di prescrizione - Interruzione - Notifica di avviso di pagamento - Insufficienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione, con la sentenza n. 3188/2013, ha escluso che la semplice notifica dell'avviso di pagamento interrompa la prescrizione. Per ottenere tale effetto è necessario un atto avente i requisiti e l'efficacia previsti dalla legge, non essendo sufficiente un atto meramente sollecitatorio o informativo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'idoneità della notifica di un avviso di pagamento a interrompere il termine di prescrizione di un'obbligazione tributaria. La Corte ha ritenuto che tale atto, essendo un mero invito a pagare e non avendo natura di titolo esecutivo, non sia sufficiente, per espressa previsione normativa, a produrre l'interruzione della prescrizione.

Norme richiamate

  • Norme in materia di prescrizione e atti interruttivi

    Ai fini dell'interruzione della prescrizione non può ritenersi sufficiente, per espressa previsione normativa, la notifica dell'avviso di pagamento.

    L'interruzione della prescrizione richiede la notifica di un atto che abbia efficacia giuridica idonea a manifestare la pretesa e, secondo la disciplina applicabile, caratteristiche tali da produrre l'effetto interruttivo. Un semplice avviso di pagamento, privo di natura esecutiva, non è sufficiente.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo qualificato come mero invito o sollecito al pagamento non interrompe automaticamente la prescrizione.
  • Per interrompere la prescrizione occorre verificare la natura concreta dell'atto, la sua efficacia esecutiva e l'espressa previsione normativa che gli attribuisce efficacia interruttiva.
  • La denominazione dell'atto non è l'unico elemento rilevante: occorre esaminarne contenuto, funzione ed effetti giuridici.
  • In caso di contestazione, l'amministrazione deve dimostrare di avere notificato entro il termine di prescrizione un atto idoneo a interromperla; la mera comunicazione di un importo dovuto può non essere sufficiente.

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