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Sentenza

Sentenza n. 14831/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’ottemperanza del giudicato asseritamente formatosi sulla sentenza n. 700/2022, pubblicata il 4/04/2022, con cui il Tribunale Ordinario di Velletri, Prima Sezione Civile, ha condannato il Comune di Pomezia a pagare alla odierna ricorrente la sorte capitale di euro 33.899,11 ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese forfettarie, ex D.M. 37/2018; nonché per la condanna del Comune intimato a corrispondere gli interessi legali e/o moratori sulle predette somme, maturati dal passaggio in giudicato della sentenza sino all’effettivo soddisfo, nonché ogni ulteriore importo che il T.A.R. riterrà dovuto a titolo di maggior danno da ritardo, ai sensi degli artt. 1224 c.c. e 112, comma 3, c.p.a.; nonchè per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale intimata anche oltre il termine assegnatole; e per la condanna del Comune di Pomezia al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Giustizia amministrativa202605752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune di Pomezia nell’esecuzione di una sentenza civile di condanna al pagamento di somme di denaro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 33.899,11 a titolo di sorte capitale, euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori e spese, chiedendo anche gli interessi, il maggior danno da ritardo, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., due carenze documentali: la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza civile e la mancata prova della notificazione, in forma esecutiva, del titolo al Comune presso la sua sede reale, con decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’azione esecutiva contro le pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha affermato che, mentre per le sentenze del giudice amministrativo è sufficiente la mera esecutività del provvedimento, per le sentenze del giudice ordinario il passaggio in giudicato costituisce presupposto processuale dell’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La ricorrente, cui incombeva il relativo onere, non ha depositato la prova del passaggio in giudicato, come richiesto anche dall’art. 114, comma 2, c.p.a. Inoltre, non è stata provata la notificazione della sentenza in forma esecutiva al Comune presso la sede reale né, conseguentemente, l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La mancata costituzione dell’amministrazione ha escluso una statuizione sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è necessario che la sentenza sia passata in giudicato; il passaggio in giudicato costituisce presupposto processuale della domanda.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

    La parte che propone l’ottemperanza deve depositare il provvedimento e, quando necessario, la prova del suo passaggio in giudicato; la mancata produzione di tale prova determina l’inammissibilità del ricorso quando il titolo è una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    L'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.

    L’azione esecutiva per crediti pecuniari nei confronti della pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso infruttuoso di 120 giorni; nel caso esaminato non ne è stata provata la notificazione in forma esecutiva presso la sede reale del Comune.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora richiesta per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato presuppone l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza; la declaratoria di inammissibilità impedisce l’esame della relativa domanda.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, purché ne dia preventivo avviso alle parti per consentire il contraddittorio.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario richiede, quale presupposto processuale, il passaggio in giudicato della sentenza; non è sufficiente la sua mera esecutività, diversamente da quanto può avvenire per le sentenze del giudice amministrativo.
  • Chi propone un ricorso per ottemperanza deve fornire la prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario posta a fondamento della domanda, secondo l’onere documentale previsto dall’art. 114, comma 2, c.p.a.; la mancata produzione rende il ricorso inammissibile.
  • Quando l’ottemperanza riguarda una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere provata anche la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione presso la sede reale e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La domanda di nomina del commissario ad acta e quella di applicazione della penalità di mora sono accessorie all’azione di ottemperanza e non possono essere esaminate quando il ricorso principale è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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