Ordinanza n. 73/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale n. 4402129149/44000003/10000030 del 6.8.2018 (Inps 4400.06/08/2018.0104626) presentata dalla f.lli Torresi s.r.l. presso la sede Inps di Macerata per le settimane 23.7.2018/04.08.2018 per l'unità produttiva di Morrovalle(mc), assunto dal Direttore della sede Inps di Macerata dr. Giuseppe Doldo in data 4.10.2018 (doc. n. 1), provvedimento comunicato a mezzo pec, del seguente tenore: “...si comunica che in relazione alla domanda 4402129149/44000003/10000030 del 6.8.2018 per la sotto indicata unità produttiva: Morrovalle f.lli Torresi per il periodo dal 23.07.2018 al 04.08.2018, pari a n 02 settimane, il Direttore di questa sede Inps ha disposto di respingere le integrazioni salariali. nelle pagine successive viene riportata l'esposizione nel quadro “motivazione mancato accoglimento” si legge: “nella comunicazione di avvio cigo alle oo.ss. l'azienda lamenta una crisi di mercato, mentre le istanze inoltrate riportano una mancanza di ordini. commesse e lavoro. il verbale redatto non evidenzia nessuna reale causa di ricorso alla cigo. ma si traduce in un’ulteriore “memoria difensiva” di un precedente periodo di cassa respinta. e nel contempo, sottolineando che il calo di commesse non consente il pieno svolgimento dell'attività lavorativa con tutti i dipendenti (forza lavoro implementata a seguito di operazioni aziendali); dalla rt non si evincono reali cause di ricorso all'ammortizzatore, ma si illustra una generica crisi del settore calzaturiero del distretto maceratese/fermano e un'invocazione alla ciclicità senza alcuna correlazione all'attività aziendale; infine la ripresa lavorativa viene descritta attraverso frasi di rito (ricerche di nuovi mercati, ricerche tecnologiche) e non con reali e costruttive azioni intraprese dall'azienda.” - provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale, domanda n. 4402129149/44000003/10000031 del 6.9.2018 (Inps 4400.06/09/2018.0115116) presentata dalla f.lli Torresi s.r.l. presso la sede Inps di Macerata per le settimane 27.8.2018/29.09.2018 per l'unità produttiva di Morrovalle(mc), assunto dal Direttore della sede Inps di Macerata dr. Giuseppe Doldo in data 4.10.2018 (doc.n.2) provvedimento comunicato a mezzo pec del seguente tenore: “...si comunica che in relazione alla domanda 4402129149/44000003/10000031 del 06.09.2018 per la sotto indicata unità produttiva: Morrovalle f.lli Torresi per il periodo dal 27.08.2018 al 29.09.2018, pari a n 05 settimane, il Direttore di questa sede Inps ha disposto di respingere le integrazioni salariali; nelle pagine successive viene riportata l'esposizione. “nel quadro “motivazione mancato accoglimento” si legge: “nella comunicazione di avvio cigo alle oo.ss. l'azienda lamenta una crisi di mercato, mentre le istanze inoltrate riportano una mancanza di ordini. commesse e lavoro. il verbale redatto non evidenzia nessuna reale causa di ricorso alla cigo. ma si traduce in un’ulteriore “memoria difensiva” di un precedente periodo di cassa respinta. e nel contempo, sottolineando che il calo di commesse non consente il pieno svolgimento dell'attività lavorativa con tutti i dipendenti (forza lavoro implementata a seguito di operazioni aziendali); dalla rt non si evincono reali cause di ricorso all'ammortizzatore, ma si illustra una generica crisi del settore calzaturiero del distretto maceratese/fermano e un'invocazione alla ciclicità senza alcuna correlazione all'attività aziendale. infine la ripresa lavorativa viene descritta attraverso frasi di rito (ricerche di nuovi mercati, ricerche tecnologiche) e non con reali e costruttive azioni intraprese dall'azienda.” - il tutto a seguito di silenzio-rigetto del comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e/o del comitato centrale competente, ex art. 6 d.p.r. n. 1199 del 1971, dei ricorsi n. 1566057 n. protocollo Inps 4400.05/11/2018.0146336 e n. 1566065 n. protocollo Inps 4400.05/11/2018.0146337, entrambi presentati dalla f.lli torresi s.r.l. in data 5.11.2018, che successivamente hanno preso il n.751842466 dinanzi al comitato centrale competente, come da comunicazione dell'Inps di Macerata con pec del 7.12.2018(doc. n. 3), del seguente tenore: “...contro i provvedimenti di reiezione risulta già presentato identico ricorso al comitato centrale competente (n. 751842466), che verrà ritualmente istruito e portato in decisione.” ad oggi nessuna decisione è stata assunta in merito da parte del comitato centrale competente, nel termine di legge di 90 gg, decorrenti dalla data di presentazione dei ricorsi da parte della f.lli torresi s.r.l. 5.11.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell'INPS relativi a due domande di integrazione salariale ordinaria per periodi di riduzione o sospensione dell'attività produttiva, nonché il silenzio-rigetto sui ricorsi amministrativi
Esito
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti con cui la sede INPS di Macerata ha respinto due domande di integrazione salariale ordinaria relative all'unità produttiva di Morrovalle, riguardanti rispettivamente due settimane dal 23 luglio al 4 agosto 2018 e cinque settimane dal 27 agosto al 29 settembre 2018. I dinieghi hanno ritenuto non adeguatamente dimostrate le reali cause del ricorso alla cassa integrazione, rilevando la difformità tra la comunicazione alle organizzazioni sindacali, nella quale era indicata una crisi di mercato, e le domande, nelle quali erano indicate mancanza di ordini, commesse e lavoro. L'INPS ha inoltre ritenuto generiche le allegazioni sulla crisi del settore calzaturiero, sulla ciclicità dell'attività e sulle prospettive di ripresa, nonché prive di concretezza le azioni aziendali prospettate. La società ha altresì impugnato il silenzio formatosi sui ricorsi amministrativi presentati il 5 novembre 2018 contro i dinieghi, deducendo che il comitato competente non aveva deciso entro il termine di novanta giorni. Dal testo dell'ordinanza non risultano esaminati né specificati i singoli motivi di legittimità dedotti, né è chiarito se siano state formalmente dedotte violazioni di legge, difetto di motivazione, difetto di istruttoria o altre figure sintomatiche.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Preso atto della dichiarazione della ricorrente di permanenza alla decisione, ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda, oltre a ogni altro atto o documento utile ai fini del giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. Ha quindi disposto gli incombenti istruttori e ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza. Non risultano adottate statuizioni sull'illegittimità o legittimità dei dinieghi, sul silenzio-rigetto, né sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
parte ricorrente ha dichiarato la permanenza alla decisione del ricorso
La disposizione è richiamata quale base per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata aggiornata e degli ulteriori atti o documenti utili alla decisione.
art. 6 d.P.R. n. 1199/1971
silenzio-rigetto del comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e/o del comitato centrale competente
È indicato dalla ricorrente quale fondamento del silenzio-rigetto sui ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di reiezione; l'ordinanza non prende posizione sulla sua applicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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