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Sentenza

Sentenza n. 13432/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’ottemperanza della Sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 5270/2017, pubblicata il 22/11/2017, nel giudizio r.g.n. 3507/2013, già spedita in forma esecutiva, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202601620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 5270/2017, quanto agli effetti retributivi, contributivi e previdenziali della retrodatazione della stabilizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza della Corte d'Appello di Roma, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il loro diritto alla stabilizzazione nei ruoli del Ministero e ai conseguenti effetti retributivi, contributivi e previdenziali, con decorrenza retroattiva rispettivamente dal 1 dicembre 2008 e dal 29 settembre 2008 fino alla sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato, avvenuta il 6 maggio 2013 per uno e il 22 aprile 2013 per l'altra. Secondo i ricorrenti, il Ministero aveva eseguito le altre statuizioni della sentenza, ma non aveva attribuito gli effetti economici e previdenziali conseguenti alla retrodatazione. Il Ministero ha chiesto il rigetto, rappresentando di essersi attivato presso l'INPS senza ottenere riscontri concreti, e ha sostenuto che dalle somme dovute dovessero essere detratti tutti i redditi percepiti dai ricorrenti nel periodo di riferimento, compresi i compensi per incarichi extraistituzionali. I ricorrenti hanno contestato tale impostazione e hanno prodotto una quantificazione delle somme spettanti, sostenendo che gli incarichi extraistituzionali fossero autorizzabili o non soggetti ad autorizzazione. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza azionata e nel rispetto del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato e il termine dilatorio per i pagamenti pubblici era decorso. Ha accertato che la pronuncia non era stata integralmente eseguita, anche perché il Ministero aveva ammesso di essersi attivato presso l'INPS per adeguare le posizioni previdenziali senza completare l'adempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato di conformarsi alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, attribuendo ai ricorrenti gli effetti retributivi, contributivi e previdenziali per i periodi compresi, rispettivamente, tra la collocazione in posizione utile nella graduatoria di stabilizzazione e la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Nella quantificazione dovranno essere detratti tutti gli importi percepiti a titolo di lavoro subordinato corrisposti dal Ministero e anche i compensi ricevuti dal Ministero o da terzi per incarichi svolti nel medesimo periodo, anche se autorizzati dall'amministrazione. Il Ministero dovrà acquisire la documentazione necessaria e i ricorrenti dovranno collaborare lealmente alla determinazione delle somme. Il TAR ha richiamato il principio per cui l'aliunde perceptum comprende le utilità patrimoniali derivanti dal liberarsi delle energie lavorative, purché riferite all'impiego della medesima capacità e attività lavorativa. In caso di ulteriore mancata ottemperanza, sarà nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta a cura e spese del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato per ciascun ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti pubblici.

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    Sono richiamati in relazione alla possibilità di acquisire, anche d'ufficio, la documentazione fiscale rilevante per la quantificazione dell'aliunde perceptum.

  • art. 53 d.lgs. 165/2001

    È stato richiamato dalle parti con riferimento alla possibile autorizzabilità o esenzione dall'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali; il TAR ha comunque ritenuto detraibili i relativi compensi nella quantificazione del danno.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato della sentenza azionata e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
  • L'amministrazione non adempie integralmente a una sentenza che riconosce la retrodatazione della stabilizzazione se non attribuisce anche i conseguenti effetti retributivi, contributivi e previdenziali per il periodo compreso tra la decorrenza riconosciuta e la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.
  • Nella quantificazione delle somme dovute per la ritardata immissione in ruolo o stabilizzazione deve essere detratto l'aliunde perceptum, costituito dalle utilità patrimoniali percepite dal lavoratore grazie all'impiego della medesima capacità e attività lavorativa nel periodo di attesa.
  • Ai fini dell'aliunde perceptum possono rilevare anche i compensi corrisposti dall'amministrazione o da terzi per incarichi extraistituzionali svolti nel periodo considerato, anche quando tali incarichi siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione conforme del giudicato e prevedere, per l'ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta a cura e spese dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimoStabilizzazione e precariato
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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