Ordinanza n. 80/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. della nota prot. n. inpu/AOO_1/PROT/27/11/2025/0011415, recante comunicazione di non ammissibilità ai sensi dell’art. 14 (“Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi”) dell’Avviso dell’istanza di accesso all’agevolazione con codice pratica R3YRT51 (CU B97H24004130007) PR Puglia FERS 2021-2027 – Asse I – Azioni 1.2 e 1.7 – Avviso pubblico “Trasformazioni - Servizi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico e interventi per la trasformazione digitale a supporto delle PMI”, approvato con A.D. n. 64 del 24 giugno 2024 e aggiornato con A.D. n. 113 del 6 agosto 2024, diramata a seguito di riesame ex art. 13, comma 6 dell’Avviso; 2. della nota prot. n. inpu/AOO_1/PROT/17/07/2025/0006682, riguardante l’esito istruttorio della predetta pratica R3YRT51, CU B97H24004130007, per presunta violazione dell’art. 9 (Spese ammissibili), e incongruità nei costi delle consulenze; 3. di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi, ancorché ignoti, in quanto lesivi, ivi compresi l’Avviso in parte qua e tutti gli atti e provvedimenti, anche istruttori, intercorsi nell’ambito della procedura, sebbene ignoti, con specifico, ancorché non tassativo né esclusivo, riferimento ai - non noti - verbali della (sfuggente) Commissione di valutazione pertinenti alla pratica di titolarità della ricorrente ed all’All. 4) alla seduta del Comitato di sorveglianza del 9 marzo 2023 relativo a “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027” – Asse I - Azioni 1.2 e 1.7; - nonché per il risarcimento del danno subito dalla Società ricorrente, da attuarsi in forma specifica mediante accertamento del diritto all’accoglimento della domanda ed all’erogazione dell’agevolazione nella misura richiesta ovvero, gradatamente, per equivalente monetario corrispondente all’importo della proposta da finanziare, maggiorato degli interessi al tasso moratorio ex d.lgl. 2001 n. 231 e della rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di non ammissibilità dell’istanza di agevolazione, confermata a seguito di riesame, e precedente esito istruttorio relativo all’inammissibilità delle spese di consulenza
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la comunicazione di non ammissibilità della propria istanza presentata nell’ambito dell’avviso pubblico regionale “Trasformazioni”, nonché l’esito istruttorio che aveva contestato la violazione della disciplina sulle spese ammissibili e l’incongruità dei costi delle consulenze. Sono stati dedotti vizi riferiti agli atti della procedura, all’avviso e agli atti istruttori e valutativi, con domanda di annullamento e di risarcimento del danno, in forma specifica mediante riconoscimento dell’agevolazione oppure, in subordine, per equivalente. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione riguardava, in particolare, la rilevanza delle reciproche cointeressenze tra il fornitore delle consulenze e il soggetto beneficiario.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che le censure non apparissero favorevolmente apprezzabili. Il Collegio ha attribuito rilievo dirimente alle contestate reciproche cointeressenze tra il fornitore delle consulenze e il soggetto beneficiario, ritenendole riconducibili all’ampia previsione dell’art. 9, comma 6, dell’avviso, che vieta qualsiasi partecipazione societaria reciproca tra beneficiario e fornitori di servizi. Tale previsione è stata letta insieme all’art. 17, comma 10, lettera e), dell’avviso, che esclude anche la fatturazione, vendita o fornitura di consulenze da parte di imprese, società o enti aventi soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza in comune con il beneficiario. Da tali disposizioni deriva, secondo la valutazione cautelare, l’inammissibilità delle spese di consulenza e la conseguente non valutabilità della domanda. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della valutazione cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione.
art. 9, comma 6, Avviso pubblico “Trasformazioni”
Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario
È stato interpretato come previsione ampia, ostativa alla partecipazione societaria reciproca tra beneficiario e fornitore dei servizi di consulenza.
art. 17, comma 10, lettera e), Avviso pubblico “Trasformazioni”
È stata considerata esplicitazione consequenziale del divieto, con esclusione della fatturazione, vendita o fornitura di consulenze da parte di soggetti aventi soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza in comune con il beneficiario.
Massime di principio
- In una procedura di concessione di agevolazioni pubbliche, una clausola dell’avviso che vieta qualsiasi partecipazione societaria reciproca tra beneficiario e fornitore di servizi può essere applicata anche alle spese di consulenza, quando sussistano cointeressenze idonee a ricondurre il rapporto alla fattispecie vietata.
- Il divieto di rapporti partecipativi o di comunanza soggettiva tra beneficiario e fornitore può essere ulteriormente specificato da una clausola che esclude la fornitura di consulenze da parte di imprese, società o enti aventi soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza in comune con il beneficiario.
- L’inammissibilità delle spese di consulenza rilevanti ai fini della valutazione di un progetto può comportare, secondo le regole dell’avviso, la non valutabilità della domanda di agevolazione e giustificare il rigetto della tutela cautelare.
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