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Sentenza

Sentenza n. 11794/2026 - Roma, Sezione 3

per l’accertamento del diritto di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti ed ai documenti elencati nella istanza di accesso notificata ai resistenti, unitamente all' Università degli Sudi di Ferrara, a mezzo pec in data 14 gennaio 2026, nonché per la declaratoria della illegittimità del silenzio-diniego serbato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.) e da CINECA Consorzio Interuniversitario, in ordine alla predetta istanza e, quindi, per la condanna del Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.) e di CINECA Consorzio Interuniversitario, ad esibire al Ricorrente gli atti ed i documenti richiesti, con la facoltà di estrarre copia degli stessi.

Giustizia amministrativa202603385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti relativi alle prove del semestre-filtro per l'ammissione a Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante al semestre-filtro per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Ferrara per l'anno accademico 2025/2026, ha chiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca, al CINECA e all'Università l'accesso a questionari, risposte corrette, moduli compilati, griglia di valutazione e criteri per le domande a completamento, minute delle prove, verbali di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche e verbali d'aula. L'Università ha fornito un riscontro soltanto parziale, mettendo a disposizione le prove sostenute, la documentazione relativa alla correzione, le linee guida ministeriali e i verbali d'aula, mentre il Ministero e il CINECA non hanno fornito integralmente la documentazione richiesta. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-diniego, deducendo il proprio interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti residui, in particolare delle modalità di predisposizione e correzione delle domande e dei verbali delle operazioni di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche.

La decisione

Il TAR ha disposto istruttoria per acquisire dal Ministero e dal CINECA chiarimenti e documenti sulle modalità di predisposizione delle domande, sulla predeterminazione delle risposte e dei sinonimi, sul funzionamento del sistema informatico di correzione e sui margini di intervento delle commissioni di Ateneo. Ha ritenuto che la documentazione depositata, quanto all'elenco delle risposte corrette dei quesiti a scelta multipla e all'elenco dei sinonimi ammessi per i quesiti a completamento, soddisfacesse sostanzialmente la richiesta relativa alla griglia di valutazione; per tale parte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha invece ritenuto non soddisfatta la richiesta relativa ai verbali delle operazioni di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche dei candidati. Trattandosi di documenti rispetto ai quali il partecipante alla procedura vanta un interesse diretto, concreto e attuale, ha ordinato al Ministero e al CINECA di consentirne la visione e l'estrazione di copia entro trenta giorni, oppure di rendere nello stesso termine una formale dichiarazione di inesistenza. Le amministrazioni sono state condannate al pagamento di 500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale; il TAR lo ha riconosciuto in capo al candidato partecipante alla procedura con riferimento ai verbali di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche.

  • art. 116 c.p.a.

    La tutela giurisdizionale avverso il silenzio-diniego sull'istanza di accesso ha condotto all'ordine di esibizione della documentazione residua, ovvero alla dichiarazione formale della sua inesistenza.

Massime di principio

  • Il partecipante a una procedura selettiva vanta un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai documenti che incidono sulla formazione e sull'associazione del proprio punteggio, inclusi i verbali delle operazioni di abbinamento dei punteggi alle schede anagrafiche.
  • Quando l'amministrazione deposita documenti sostanzialmente coincidenti con quelli richiesti nell'istanza di accesso, la relativa domanda diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, anche se la produzione interviene nel corso del giudizio.
  • In presenza di documentazione non esibita e di un interesse qualificato del richiedente, il giudice può ordinare all'amministrazione l'accesso mediante visione ed estrazione di copia entro un termine determinato, imponendo in alternativa una formale dichiarazione di inesistenza dei documenti.
  • Nelle procedure selettive informatizzate, le informazioni sulle risposte corrette e sui sinonimi ammessi per i quesiti a completamento possono assolvere sostanzialmente alla funzione della griglia di valutazione richiesta dal candidato, se consentono di individuare i criteri concretamente utilizzati per la correzione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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