Cassazione Penale, Sentenza n. 9959/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione (reato di cui all'art. 612 c.p. per minacce) e aveva confermato le statuizioni civili. La ricorrente deduceva nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e della vocatio in iudicium per violazione del diritto di difesa: la notifica eseguita risultava impossibile (attestazione per mancato rinvenimento del nominativo sul citofono) e successivamente era stata effettuata la notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., mentre la ricorrente sostiene di non aver avuto conoscenza del procedimento e di aver eletto domicilio presso un difensore di fiducia nel frattempo nominato. In appello si eccepiva altresì che la ripetuta notifica al difensore d'ufficio aveva violato il diritto di essere difesa dal proprio difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo della lesione del diritto di difesa, ricordando il principio secondo cui la sola elezione di domicilio presso un difensore (anche d'ufficio) non è sufficiente a provare che il difensore abbia instaurato un rapporto effettivo con l'imputato e che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado limitatamente agli effetti civili, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Gli effetti penali (dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione) sono rimasti operanti; l'annullamento riguarda quindi i soli profili civili.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di minacce, contestato all'imputata; utilizzata per definire il titolo di reato nel procedimento.
art. 157 cod. proc. pen.
Norma sulle notificazioni e comunicazioni; rilevante nella valutazione delle regole di notifica al difensore e all'imputato.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notifica al difensore domiciliatario; la Corte precisa che tale notifica non è automaticamente idonea a provare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato senza verifica del rapporto effettivo tra imputato e difensore.
art. 179 cod. proc. pen.
Riguarda la presenza e la difesa dell'imputato nel giudizio; richiamata nella prospettazione di nullità connesse alla mancata effettiva partecipazione o conoscenza del processo.
art. 420 bis cod. proc. pen. (formulazione vigente all'epoca)
Disposizioni concernenti le dichiarazioni di assenza e le conseguenze processuali; la Corte richiama la necessità di accertare le cause dell'assenza prima di dichiarare la validità delle notifiche.
art. 420 quater cod. proc. pen. (precedente formulazione)
Norme collegate alle forme processuali di comunicazione e difesa; richiamata nel contesto delle eccezioni di nullità per violazione del diritto di difesa.
art. 20 d.lgs. 274/2000
Norma richiamata in rapporto alle procedure di notificazione e comunicazione in procedimenti per specifiche fattispecie; rilevante nella prospettazione delle nullità di notifica.
art. 601 cod. proc. pen.
Norma sulla citazione nei casi d'appello; invocata nella censura relativa alla notifica della vocatio in iudicium nel giudizio d'appello.
disposizioni sulla trasmissione delle conclusioni (art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176)
Riferimento procedurale circa le modalità di trasmissione delle conclusioni scritte del sostituto procuratore generale; utilizzato per attestare l'acquisizione delle conclusioni nel fascicolo.
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso un difensore (anche d'ufficio) non è sufficiente a dimostrare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra imputato e difensore.
- La notifica al difensore d'ufficio non esclude l'obbligo di accertare se l'imputato abbia scelto un difensore di fiducia e se la notifica a questi sia stata possibile: in caso contrario può configurarsi una lesione del diritto di difesa.
- La declaratoria di nullità per violazione del diritto di difesa può avere effetti diversi sul piano penale e civile: anche se la parte penale può rimanere estinta per prescrizione, le statuizioni civili possono essere annullate e rinviate per nuovo giudizio.
- In situazioni di notifica non effettuata o inefficace (es. impossibilità di rinvenimento), è necessario documentare e verificare concretamente che l'imputato sia stato informato; in mancanza, occorre valutare la nullità degli atti e i suoi effetti distinti sui profili penali e civili.
- Quando si nomina un difensore di fiducia dopo avvenute notifiche al difensore d'ufficio, è opportuno procedere a nuove notifiche e a verifiche dell'effettiva ricezione per evitare contestazioni sulla regolarità del processo.
- Chi si trova nella posizione dell'imputato dovrebbe conservare prove di comunicazioni col difensore (mandati, scambi di corrispondenza) per dimostrare l'esistenza del rapporto professionale e la conoscenza del procedimento.
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