Sentenza del 12/12/2016 n. 3578 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - avviso di accertamento - compravendita di immobili - rideterminazione valore - contratti di mutuo - non è sufficiente - presunzioni gravi, precise e concordanti - non sussistono - contabilità - regolarmente tenuta - deve ritenersi attendibile - illegittimità dell'avviso - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il valore degli immobili compravenduti e il relativo reddito imponibile presumendo una sottofatturazione. La ricostruzione si basava esclusivamente sulla differenza tra il prezzo indicato nei contratti di compravendita e l'importo dei mutui contratti dagli acquirenti. Il contribuente contestava l'insufficienza di tale elemento presuntivo, evidenziando anche la regolare tenuta della contabilità e l'assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare un corrispettivo effettivo diverso da quello dichiarato.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto illegittimo. La sola entità del mutuo non consente di presumere che il prezzo reale dell'immobile fosse superiore a quello risultante dall'atto di compravendita. Occorrevano ulteriori elementi probatori, idonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti di una sottofatturazione. In mancanza di tali riscontri, e considerata la contabilità regolarmente tenuta e quindi attendibile, la rideterminazione del valore e la conseguente pretesa IRPEF non potevano essere confermate.
Norme richiamate
Principio delle presunzioni gravi, precise e concordanti
La maggiore pretesa tributaria non può fondarsi su un singolo indizio isolato; gli elementi presuntivi devono essere complessivamente idonei a dimostrare, con gravità, precisione e concordanza, una realtà economica diversa da quella dichiarata.
Disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi e della rettifica dei corrispettivi
La rettifica del valore o del corrispettivo di una compravendita immobiliare richiede elementi concreti e verificabili. La mera discrepanza tra prezzo dichiarato e importo del mutuo dell'acquirente, da sola, non è sufficiente.
Principio di attendibilità della contabilità regolarmente tenuta
Quando la contabilità è regolare e non emergono ulteriori anomalie, essa deve essere considerata attendibile; l'Amministrazione non può superarla sulla base di una presunzione unica e non corroborata.
Massime di principio
- In caso di accertamento fondato sulla presunta sottofatturazione di immobili, il solo importo del mutuo contratto dall'acquirente non dimostra automaticamente che il prezzo effettivamente pagato fosse superiore a quello dichiarato.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori riscontri, come movimentazioni finanziarie, pagamenti non contabilizzati, dichiarazioni delle parti, anomalie documentali o altri elementi convergenti.
- La presenza di una contabilità regolarmente tenuta rafforza la posizione del contribuente, anche se non impedisce in assoluto l'accertamento quando emergano prove concrete di irregolarità.
- Una presunzione tributaria deve essere valutata nel suo complesso: un singolo indizio, se ambiguo o compatibile con spiegazioni alternative, non basta normalmente a fondare una maggiore pretesa fiscale.
- La differenza tra il valore del mutuo e il prezzo di compravendita può costituire un elemento da verificare, ma non una prova conclusiva della sottofatturazione.
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