Sentenza n. 1624/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo di una concessione demaniale marittima relativa a 450 mq di specchio acqueo destinato al posizionamento di boe per l’ormeggio di natanti da diporto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 94/2005, sostenendo: 1) la violazione dell’art. 3 l. 118/2022, come modificato dal d.l. 131/2024 e dalla l. 166/2024, poiché la concessione, essendo stata rilasciata in favore di una struttura alberghiera, avrebbe dovuto essere qualificata come concessione turistico-ricreativa e beneficiare dell’estensione di validità sino al 30 settembre 2027; 2) la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione; 3) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta, assumendo che, esclusa la riconducibilità della concessione alla casistica C.2 della circolare regionale del 3 aprile 2025, essa avrebbe dovuto essere ricondotta alle concessioni turistico-ricreative; 4) la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’amministrazione ha sostenuto che la concessione riguardasse un punto di ormeggio ai sensi dell’art. 2, lett. c), d.P.R. 509/1997 e rientrasse nella casistica C.3 della circolare regionale, per la quale il rinnovo deve avvenire mediante gara.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che la concessione dovesse essere qualificata oggettivamente come punto di ormeggio, ai sensi dell’art. 2, lett. c), d.P.R. 509/1997, poiché avente ad oggetto uno specchio acqueo con boe destinate all’ormeggio di imbarcazioni da diporto. La circostanza che il concessionario gestisse un albergo non modifica la natura giuridica oggettiva del titolo. La circolare regionale del 3 aprile 2025 distingue gli specchi acquei per campi boa diversi dai punti di ormeggio, disciplinati ai paragrafi C.1 e C.2, dai punti di ormeggio, disciplinati al paragrafo C.3 e soggetti a rinnovo mediante gara previa pubblicazione di bando. Pertanto, non era applicabile la disciplina invocata per le concessioni turistico-ricreative né la proroga sino al 30 settembre 2027. Il motivo sul difetto di motivazione è stato respinto perché il provvedimento indicava sufficientemente la ragione del diniego, ossia la non riconducibilità alla casistica C.2, richiamando anche la pubblicazione del bando previsto dal paragrafo C.3. È stata esclusa anche la dedotta contraddittorietà, poiché l’amministrazione aveva correttamente ricondotto, anche implicitamente, la concessione alla categoria dei punti di ormeggio non turistico-ricreativi. Il motivo relativo all’art. 7 l. 241/1990 è stato respinto perché il procedimento era stato avviato su istanza della stessa parte privata, sicché non era necessaria la comunicazione di avvio. Il TAR ha inoltre osservato che, anche riqualificando la censura come omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, il vizio non avrebbe comportato l’annullamento, trattandosi di attività vincolata il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e in assenza di opposizione.
art. 3 l. 118/2022
È stata invocata dalla ricorrente per sostenere l’applicazione della disciplina di estensione temporale prevista per le concessioni demaniali turistico-ricreative; il TAR ne ha escluso l’applicabilità perché la concessione è oggettivamente un punto di ormeggio.
art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. 131/2024, convertito dalla l. 166/2024
Modifica la disciplina richiamata dalla ricorrente in materia di durata delle concessioni demaniali turistico-ricreative, ritenuta non applicabile dal TAR alla concessione per punto di ormeggio.
art. 2, lett. c), d.P.R. 509/1997
“punti d’ormeggio […] le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto”
La disposizione consente di qualificare oggettivamente come punto di ormeggio lo specchio acqueo dotato di boe destinate all’ormeggio di natanti da diporto, indipendentemente dal fatto che il concessionario gestisca una struttura alberghiera.
art. 3 l. 241/1990
Richiede l’indicazione delle ragioni in fatto e in diritto del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego.
art. 7 l. 241/1990
Non impone la comunicazione di avvio nei procedimenti attivati su istanza di parte, poiché l’interessato è già consapevole dell’avvio e può partecipare mediante documenti e osservazioni.
art. 10-bis l. 241/1990
Anche ipotizzando l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, il vizio non avrebbe comportato l’annullamento del provvedimento, trattandosi di attività vincolata.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”
Il vizio procedimentale non determina l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il principio è stato ritenuto applicabile anche all’omesso preavviso di rigetto.
circolare regionale n. 20953 del 3 aprile 2025, paragrafi C.1, C.2 e C.3
Distingue i campi boa diversi dai punti di ormeggio, prevedendo per questi ultimi procedure di rinnovo mediante gara previa pubblicazione di bando.
Massime di principio
- La qualificazione di una concessione demaniale marittima dipende dalla natura oggettiva del bene e dell’utilizzazione assentita, non dalla qualità soggettiva del concessionario o dal fatto che l’attività sia funzionale a una struttura alberghiera; uno specchio acqueo destinato, mediante boe, all’ormeggio di natanti da diporto costituisce punto di ormeggio ai sensi dell’art. 2, lett. c), d.P.R. 509/1997.
- La disciplina applicabile al rinnovo di una concessione demaniale per punto di ormeggio non può essere sostituita da quella prevista per le concessioni turistico-ricreative sulla base della sola connessione economica o funzionale con un’attività alberghiera.
- Quando una disciplina amministrativa distingue tra campi boa diversi dai punti di ormeggio e punti di ormeggio, questi ultimi restano soggetti alla specifica procedura di rinnovo prevista per la loro categoria, inclusa, ove stabilita, la gara previa pubblicazione di bando.
- Il diniego di rinnovo è sufficientemente motivato quando consente di comprendere la categoria giuridica nella quale l’amministrazione ha ricondotto la concessione, la ragione dell’esclusione dalla diversa disciplina invocata e la procedura applicabile al rinnovo.
- Nei procedimenti amministrativi iniziati su istanza di parte non è necessaria la comunicazione di avvio prevista dall’art. 7 l. 241/1990, poiché l’istante conosce l’avvio della procedura e può parteciparvi mediante la presentazione di documenti e osservazioni.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento quando l’attività amministrativa è vincolata e risulta palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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