Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1220/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Anna Aprea contro il Comune di Massa Lubrense per l’annullamento della nota prot. 2023/0018201 del Responsabile del Servizio urbanistica, avente ad oggetto divieto di inizio/prosecuzione attività.

Giustizia amministrativa202500159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota comunale recante divieto di inizio o prosecuzione dell’attività edilizia e archiviazione della SCIA relativa al recupero abitativo di un sottotetto sito in via Cigliari n. 2.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con tre motivi. In primo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto trasmettere la pratica alla Soprintendenza per la valutazione di compatibilità paesaggistica, senza sostituirsi all’autorità ministeriale. In secondo luogo, ha contestato la non conformità dell’intervento al PRG, invocando l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e sostenendo che, in assenza dei piani particolareggiati previsti per la zona A, sarebbero stati consentiti interventi di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari. In terzo luogo, ha contestato la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, sostenendo che la l.r. Campania n. 13/2022 avrebbe imposto di qualificare il recupero dei sottotetti secondo le categorie dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001 e che l’opera, consistente nell’abbassamento del solaio di calpestio senza modifica della sagoma e del volume, avrebbe costituito restauro e risanamento conservativo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comune hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso, evidenziando che l’area ricade nella zona territoriale 4 del PUT e nella zona A del PRG, che fino all’approvazione dei piani particolareggiati sono consentiti soltanto manutenzione ordinaria e consolidamento statico e che l’intervento avrebbe comportato la trasformazione di un volume tecnico in ambiente abitabile, con creazione di nuova volumetria.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. Quanto al primo motivo, ha affermato che il Comune può arrestare il procedimento prima della trasmissione alla Soprintendenza quando l’intervento sia radicalmente precluso nell’area in base alla disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica. In tal caso il Comune non si sostituisce alla Soprintendenza, ma compie una verifica preliminare di ammissibilità; un eventuale parere paesaggistico favorevole sarebbe comunque irrilevante rispetto al contrasto insanabile con il PRG e il PUT. Quanto al secondo motivo, ha escluso l’applicabilità dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 380/2001, poiché i piani particolareggiati mancanti erano previsti dal PUT quale strumento di attuazione delle prescrizioni paesaggistiche e non semplicemente dallo strumento urbanistico generale comunale. Il PUT, quale piano paesaggistico, prevale sul PRG e impedisce che la disciplina urbanistica derogatoria consenta interventi vietati dalle prescrizioni paesaggistiche. Quanto al terzo motivo, ha chiarito che la l.r. Campania n. 13/2022 non ha escluso in astratto che il recupero abitativo dei sottotetti possa costituire ristrutturazione edilizia, ma ha rimesso all’istruttoria la concreta qualificazione dell’intervento. Nel caso esaminato, l’abbassamento del solaio e l’apertura di lucernari trasformavano un volume tecnico non abitabile in ambiente residenziale, con incremento della superficie fruibile, mutamento funzionale e creazione di nuova volumetria; l’intervento eccedeva pertanto la conservazione dell’organismo edilizio e integrava ristrutturazione edilizia, vietata nella zona interessata.

Osservazioni

Primo motivo - Mancato coinvolgimento della Soprintendenza

La censura è infondata. Quando l’intervento è assolutamente precluso nell’area di riferimento, l’amministrazione comunale può arrestare il procedimento in una fase preliminare, senza trasmettere la pratica alla Soprintendenza. La verifica preliminare della conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche non costituisce sostituzione della Soprintendenza; un eventuale parere favorevole sarebbe inutile rispetto al contrasto con il PRG e il PUT.

Secondo motivo - Applicazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 380/2001

La disciplina derogatoria non è applicabile. I piani particolareggiati richiesti nel caso concreto derivano dal PUT, piano paesaggistico prevalente, e non soltanto dal PRG. La loro mancata approvazione determina, fino alla redazione, il limite previsto dall’art. 17 del PUT, che consente esclusivamente manutenzione ordinaria e consolidamento statico; non può essere utilizzata per consentire interventi vietati dalle prescrizioni paesaggistiche.

Terzo motivo - Qualificazione dell’intervento e l.r. Campania n. 13/2022

La novella regionale non ha escluso che il recupero abitativo dei sottotetti possa integrare ristrutturazione edilizia, ma richiede la qualificazione dell’intervento secondo le sue caratteristiche concrete. L’abbassamento del solaio di calpestio e l’apertura di lucernari trasformano un volume tecnico non abitabile in ambiente abitabile, con incremento della superficie fruibile, mutamento funzionale e nuova volumetria; l’opera eccede quindi il restauro e risanamento conservativo.

Conformità concreta al piano paesaggistico

La compatibilità dell’intervento deve essere verificata alla luce delle specifiche prescrizioni del piano applicabile. Nella zona territoriale 4 del PUT e nella zona A interessata, fino all’approvazione dei piani particolareggiati, sono consentiti soltanto manutenzione ordinaria e consolidamento statico; precedenti giurisprudenziali relativi a fattispecie diverse non possono superare tale disciplina.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L’amministrazione comunale deve svolgere le verifiche preliminari di conformità e necessità del titolo paesaggistico prima della trasmissione alla Soprintendenza; se l’intervento è radicalmente precluso, il procedimento può arrestarsi prima del giudizio di compatibilità paesaggistica.

  • art. 149, comma 1, d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale disposizione che impone di verificare preliminarmente se l’intervento rientri tra quelli per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 380/2001

    nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse

    La disposizione opera quando gli strumenti attuativi siano previsti dagli strumenti urbanistici generali; non consente di derogare a prescrizioni paesaggistiche prevalenti contenute nel PUT.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    Le categorie degli interventi edilizi, richiamate dalla disciplina regionale sul recupero dei sottotetti, devono essere individuate in concreto in base alle caratteristiche dell’opera.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Il richiamo della ricorrente alla pertinenza abitativa non è stato accolto, poiché il sottotetto, per la modesta altezza utile, è stato ritenuto volume tecnico privo dei connotati della residenzialità.

  • art. 17 PUT dell’area sorrentino-amalfitana

    fino all’approvazione dei suddetti Piani particolareggiati consentire soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico

    Fino all’approvazione dei piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo, nella zona interessata sono consentiti soltanto manutenzione ordinaria e consolidamento statico.

  • l.r. Campania n. 15/2000

    La disciplina previgente sul recupero dei sottotetti qualificava gli interventi secondo le categorie edilizie rilevanti, senza rendere automaticamente estranea alla fattispecie la ristrutturazione edilizia.

  • l.r. Campania n. 13/2022

    La legge ha esteso l’applicazione della l.r. n. 15/2000 ai sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore, ma non ha eliminato la possibilità che il recupero abitativo integri ristrutturazione edilizia; la qualificazione dipende dall’opera concretamente realizzata.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 261 del 28 dicembre 2001

    nella disciplina delle trasformazioni del territorio, la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente

    La tutela paesaggistica prevale sulla disciplina urbanistica comunale; le prescrizioni paesaggistiche non possono essere superate mediante l’applicazione di disposizioni urbanistiche derogatorie.

  • Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 6180 del 2022

    Il procedimento di autorizzazione paesaggistica può arrestarsi nella fase preliminare quando l’intervento sia assolutamente precluso nell’area di riferimento.

Massime di principio

  • Quando un intervento edilizio è radicalmente precluso dalla disciplina urbanistica o paesaggistica applicabile, l’amministrazione competente può arrestare il procedimento prima della trasmissione alla Soprintendenza, poiché un eventuale parere di compatibilità non potrebbe superare il divieto assoluto di edificazione o trasformazione.
  • La verifica comunale di conformità urbanistico-edilizia costituisce un controllo preliminare distinto dalla valutazione di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza; l’omessa trasmissione della pratica non integra sostituzione dell’autorità paesaggistica se l’intervento è già inammissibile sotto altro profilo.
  • L’art. 9, comma 2, del d.P.R. 380/2001 non può essere applicato per derogare a prescrizioni paesaggistiche prevalenti contenute in un piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici.
  • La mancata approvazione dei piani particolareggiati richiesti da un piano paesaggistico può operare come limite all’edificazione fino alla loro approvazione e non costituisce necessariamente una lacuna colmabile mediante la disciplina urbanistica generale.
  • Il recupero abitativo di un sottotetto deve essere qualificato in concreto secondo le caratteristiche dell’intervento: l’abbassamento del solaio e la trasformazione di un volume tecnico non abitabile in ambiente residenziale possono integrare ristrutturazione edilizia, anche quando non siano modificate sagoma e volumetria esterne.
  • La compatibilità di un intervento con un piano paesaggistico deve essere valutata sulla base delle prescrizioni specifiche applicabili all’area e non può essere dimostrata mediante il richiamo generico a precedenti giurisprudenziali relativi a contesti normativi o fattuali differenti.

Recupero abitativo di un sottotetto in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una proprietaria contro il Comune di Massa Lubrense, avverso il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia e l’archiviazione della SCIA relativa al recupero abitativo di un sottotetto. L’area ricade nella zona territoriale 4 del PUT dell’area sorrentino-amalfitana e nella zona A del PRG comunale.

Premesse e provvedimento impugnato

Il Comune ha ritenuto l’intervento non conforme alla disciplina urbanistica e paesaggistica applicabile. Secondo gli atti, il PUT imponeva nella zona A la redazione di piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo e, fino alla loro approvazione, consentiva soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico. I piani non risultavano approvati.

La ricorrente ha dedotto tre motivi: mancato coinvolgimento della Soprintendenza, erronea applicazione della disciplina urbanistica sulle aree prive di strumenti attuativi e erronea qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia.

Mancato coinvolgimento della Soprintendenza

Il Consiglio di Stato ha respinto la censura relativa all’art. 146 del d.lgs. 42/2004. Il Comune, prima di trasmettere la pratica alla Soprintendenza, era tenuto a verificare la conformità dell’intervento alle prescrizioni applicabili. Poiché l’opera risultava radicalmente preclusa nella zona interessata, il procedimento poteva arrestarsi nella fase preliminare.

Il Comune non si è sostituito alla Soprintendenza: la verifica urbanistico-edilizia e quella di compatibilità paesaggistica restano piani distinti. Un eventuale parere paesaggistico favorevole non avrebbe comunque potuto superare il contrasto dell’intervento con il PRG e con il PUT. Il parere richiama, sul punto, Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 6180 del 2022, secondo cui il procedimento paesaggistico può arrestarsi prima della valutazione di compatibilità quando l’intervento sia assolutamente precluso nell’area.

Prevalenza del piano paesaggistico e art. 9, comma 2, d.P.R. 380/2001

La ricorrente aveva invocato l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’assenza dei piani particolareggiati previsti per la zona A avrebbe consentito interventi di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari.

Il Consiglio di Stato ha escluso tale interpretazione. La norma presuppone strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come condizione per l’edificazione. Nel caso concreto, invece, i piani particolareggiati erano richiesti dal PUT quale strumento di attuazione di prescrizioni paesaggistiche. Il PUT, in quanto piano paesaggistico, prevale sulla disciplina urbanistica comunale.

La mancata approvazione dei piani non costituisce quindi una lacuna da colmare applicando la disciplina derogatoria del Testo unico dell’edilizia. Essa comporta, in base all’art. 17 del PUT, il divieto temporaneo di interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e dal consolidamento statico. Il parere richiama Corte costituzionale, sentenza n. 261 del 28 dicembre 2001, sulla prevalenza della tutela paesaggistica nella disciplina delle trasformazioni del territorio.

Qualificazione del recupero del sottotetto

La ricorrente sosteneva che la l.r. Campania n. 13/2022 avesse escluso la qualificazione automatica del recupero dei sottotetti come ristrutturazione edilizia e che l’intervento dovesse essere considerato restauro e risanamento conservativo.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la novella regionale non ha eliminato la possibilità che il recupero abitativo integri ristrutturazione edilizia. La qualificazione deve essere effettuata in concreto, secondo le caratteristiche dell’opera.

Nel caso esaminato, l’abbassamento del solaio di calpestio e l’apertura di lucernari nella falda inclinata trasformavano un sottotetto di modesta altezza, privo dei connotati della residenzialità e qualificabile come volume tecnico, in un ambiente abitabile. L’intervento comportava incremento della superficie fruibile, mutamento funzionale e distributivo e creazione di nuova volumetria edilizia. Esso eccedeva pertanto la portata conservativa del restauro e risanamento e integrava ristrutturazione edilizia.

Valutazione concreta delle prescrizioni di piano

Il parere ribadisce che la conformità di un intervento a un piano paesaggistico deve essere verificata sulla base delle specifiche prescrizioni applicabili all’area. Non è sufficiente richiamare precedenti giurisprudenziali relativi a fattispecie diverse o a differenti contesti normativi.

Poiché nella zona interessata il PUT consentiva soltanto manutenzione ordinaria e consolidamento statico fino all’approvazione dei piani particolareggiati, il recupero abitativo del sottotetto risultava incompatibile con la disciplina vigente.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.