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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23276/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento promosso ai sensi dell'art. 28 L. n. 794 del 1942 e dell'art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011 per ottenere la liquidazione dei compensi maturati da un avvocato, poi deceduto, per l'attività svolta nell'interesse di una società in relazione a quattro giudizi civili. L'erede del professionista ha prodotto l'estratto storico dei giudizi e le note spese relative alle singole controversie, ma il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo non dimostrati gli atti concretamente redatti e depositati, le prestazioni effettivamente rese, la loro congruità rispetto agli importi richiesti e il valore delle cause. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le prestazioni professionali e il valore degli affari non erano state specificamente contestate dalla controparte e quindi dovevano ritenersi non bisognose di prova; 2) violazione degli artt. 125, 156, 164, 702-bis e 702-ter c.p.c., assumendo che, se il ricorso introduttivo fosse stato ritenuto insufficiente sul piano documentale, il giudice avrebbe dovuto dichiararne la nullità e consentire l'integrazione, oppure provocare il contraddittorio sulla necessità di ulteriori produzioni, anziché rigettare la domanda nel merito, con prospettata questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile sia per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva indicato con precisione dove fosse reperibile la comparsa di risposta della società per consentire il controllo delle contestazioni, sia perché la censura non deduceva correttamente un vizio motivazionale e non allegava che la controparte conoscesse specificamente i fatti asseritamente non contestati. Ha inoltre ribadito che l'accertamento della contestazione o non contestazione è riservato al giudice di merito e che l'onere di contestazione riguarda solo i fatti noti alla parte convenuta. Il secondo motivo è stato giudicato infondato: il Tribunale non aveva riscontrato un vizio dell'atto introduttivo, ma un difetto di prova della domanda; pertanto non era dovuta alcuna integrazione ex art. 164 c.p.c. né alcuna segnalazione giudiziale delle lacune probatorie. La Corte ha anche escluso la fondatezza della tesi costituzionale sulla necessità di un contraddittorio preventivo sull'integrazione documentale. Spese non liquidate per mancata difesa della resistente; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 L. n. 794 del 1942

    norma processuale richiamata quale base del procedimento di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato

  • art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011

    disciplina il rito applicabile alla controversia sulla liquidazione dei compensi professionali, ricondotta al procedimento sommario

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione opera solo per fatti noti alla parte contro cui sono dedotti; la violazione è denunciabile solo nei limiti consentiti e non sostituisce un autonomo riesame del merito

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto resta a carico di chi agisce per la liquidazione dei compensi

  • art. 125 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente a sostegno del preteso vizio dell'atto introduttivo, ma ritenuta non decisiva

  • art. 156 c.p.c.

    richiamata dal ricorrente, senza che emergesse nella decisione un vizio processuale tale da imporne l'applicazione

  • art. 164 c.p.c.

    l'integrazione dell'atto è dovuta solo in caso di nullità dell'editio actionis, non quando la domanda sia semplicemente non provata

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma sul procedimento sommario di cognizione applicabile al rito della liquidazione dei compensi

  • art. 702-ter c.p.c.

    la regola di conversione al rito ordinario non è applicabile al procedimento per la liquidazione dei compensi, per scelta legislativa espressa

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato per chiarire quando ricorre un vizio dell'atto introduttivo che può imporre l'integrazione

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 69 del 2009

    art. 54, commi 1 e 4, lettera b), n. 2

    la delega legislativa ha perseguito la semplificazione e la riconduzione dei procedimenti speciali, con caratteri di snellezza e celerità, al rito sommario

Massime di principio

  • Nel giudizio per la liquidazione dei compensi professionali, il creditore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa l'attività effettivamente svolta e la congruità delle voci richieste, quando tali elementi non risultino pacifici o conoscibili dalla controparte.
  • La non contestazione può operare solo per fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte convenuta; chi invoca l'art. 115 c.p.c. deve anche allegare che la controparte era in condizione di conoscere specificamente i fatti contestati.
  • L'accertamento della sussistenza o meno di una contestazione è valutazione di merito e, in cassazione, è censurabile soltanto nei limiti del vizio motivazionale consentito dall'art. 360 c.p.c.
  • La nullità dell'atto introduttivo e la conseguente integrazione ex art. 164 c.p.c. presuppongono un vizio dell'editio actionis; se il problema riguarda solo l'insufficienza della prova, il giudice può rigettare la domanda senza dover attivare un contraddittorio integrativo.
  • Nel procedimento sommario previsto per la liquidazione dei compensi forensi, la scelta legislativa privilegia celerità e semplificazione; non esiste un obbligo generale del giudice di segnalare alle parti le lacune probatorie o di disporre il passaggio al rito ordinario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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