Sentenza n. 514/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Monza che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di 2.500 euro mediante l'assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. A fronte del mancato adempimento, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza soddisfare la pretesa né contrastarla adeguatamente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese con titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non modifica né costituisce il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento nei limiti fissati dal giudicato; pertanto, il calcolo della parte creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. Ha inoltre rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali prima dell'esecuzione coattiva. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha dichiarato l'inottemperanza, assegnato un termine per adempiere e nominato il commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali devono eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e ss. c.c.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere verificati in concreto secondo il titolo e la legge.
art. 1283 c.c.
È richiamato tra i parametri civilistici applicabili alla determinazione degli interessi spettanti sul credito oggetto di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Disciplina l'onere del contributo unificato, riconosciuto in dispositivo solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice deve verificare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, senza costituire o modificare il diritto di credito, la cui entità resta determinata dal giudicato, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi prodotti dal creditore nel giudizio di ottemperanza non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: la misura e la decorrenza degli accessori devono essere verificate secondo il titolo giudiziale e i parametri di legge.
- Prima di procedere al recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione statale, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
- In caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e all'istanza del creditore.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pertinente, l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
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