Sentenza n. 1387/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 67/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 87/2023, del Tribunale di Grosseto Sezione Lavoro, pubblicata in data 07/02/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 febbraio 2024, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Grosseto il 9 maggio 2025, ed era rimasta ineseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza il 21 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati l'esistenza del giudicato, la sua notificazione all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio per l'avvio dell'esecuzione e l'inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Grosseto entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mediante l'accreditamento, tramite carta del docente, di euro 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici riconosciuti, per complessivi euro 2.500,00. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni per provvedere. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto del docente al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici riconosciuti dal giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di centoventi giorni deve essere rispettato prima dell'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne ha verificato l'osservanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un giudicato favorevole, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, adottando gli atti concreti necessari a rendere effettivo il diritto riconosciuto dalla pronuncia.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando l'organo o il funzionario incaricato e il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La mancata costituzione dell'amministrazione e l'assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e dell'inadempimento, consentono di ritenere accertata l'inottemperanza e di ordinare l'esecuzione.
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