Cassazione Penale, Sentenza n. 33152/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di una regolamentazione interna che fissa fasce orarie per la cottura dei cibi nella sezione 41‑bis; il Magistrato di sorveglianza aveva autorizzato De Sena a cucinare anche al di fuori delle fasce previste dall'ordine di servizio, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione ritenendo la limitazione ingiustificata e sproporzionata (afflittività in eccesso). Il Ministero ha impugnato l'ordinanza in Cassazione sostenendo che il Tribunale non ha dato adeguata e motivata risposta alle ragioni organizzative addotte dall'Amministrazione né ha applicato correttamente il canone giuridico indicato dalla Suprema Corte, chiedendo pertanto l'annullamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per carenza/apparenza della motivazione rispetto al quesito posto dalla sentenza di annullamento precedente (mancata verifica concreta se la differenziazione oraria per i detenuti 41‑bis fosse effettivamente giustificata da esigenze organizzative non altrimenti fronteggiabili) e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame che dia puntuale risposta alle questioni indicate.
Norme richiamate
art. 41‑bis O.P. (regime penitenziario differenziato)
Norma di cornice per il regime differenziato: il Tribunale ha valutato che le limitazioni asseritamente connesse al 41‑bis devono avere correlazione concreta con esigenze di ordine e sicurezza; la Corte ha richiesto verifica sulla funzionalità concreta delle misure rispetto al regime.
art. 13, comma 4, D.P.R. n. 230/2000
Richiamato in relazione alla possibilità per i detenuti di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva; la valutazione deve contemperare tale diritto con esigenze organizzative.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2018
Richiamata come orientamento che ha inciso sull'interpretazione dell'art. 13 DPR 230/2000, conferendo rilevanza alla facoltà dei detenuti di preparare/riscaldare cibi; tale principio è parte del bilanciamento da compiere rispetto a esigenze detentive.
art. 69, comma 6, lett. b), legge 26.7.1975 n. 354
Prevede che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ricorda che in Cassazione è deducibile solo la mancanza o mera apparenza della motivazione.
art. 627, comma 3, c.p.p.
Richiamato nella parte in cui si censura la mancata risposta del giudice al quesito della sentenza di annullamento; la Corte osserva che è mancata la risposta dovuta o è stata fornita una motivazione apparente.
Massima S.U. n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino, Rv. 224611)
Precedente di legittimità sul tema dell'obbligo di motivazione nei provvedimenti giurisdizionali e sul perimetro di sindacato in cassazione riguardo alla motivazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione penitenziaria introduce regole differenziate per i detenuti in 41‑bis (es. fasce orarie di cottura), il giudice deve verificare concretamente che la differenziazione sia funzionale e necessaria per esigenze di ordine e sicurezza e non meramente discriminatoria o afflittiva in eccesso.
- La motivazione del provvedimento giurisdizionale deve rispondere esplicitamente al quesito posto dalla corte di annullamento: occorre spiegare con riferimenti fattuali e elementi probatori perché la misura sia indispensabile o, al contrario, sproporzionata.
- In sede di impugnazione in Cassazione (art. 69 legge 354/1975), il sindacato è limitato alla violazione di legge e alla mancanza/apparenza della motivazione: per vincere il ricorso è essenziale dimostrare che la decisione non ha fornito una motivazione idonea e congrua rispetto alle questioni di fatto e di diritto sollevate.
- Le misure che incidono sulle condizioni detentive (es. limiti alla preparazione di cibi) devono essere calibrate sul principio del minor intervento necessario: se esistono soluzioni organizzative alternative meno restrittive va preferita quella meno afflittiva.
- In concreto, per giustificare una diversificazione di disciplina tra sezioni ordinarie e sezioni 41‑bis, l'Amministrazione deve produrre dati e ragioni specifiche (es. rischi di sicurezza, condivisione di spazi, impatto sull'ordine) che dimostrino l'impossibilità di adottare misure meno gravose.
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