Cassazione Penale, Sentenza n. 33285/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il GIP aveva già provveduto, con ordinanza del 1/02/2024, a correggere l'errore nella collazione tra intestazione e motivazione, sostituendo la motivazione erroneamente attribuita e disponendo le opportune rettifiche. Poiché l'errore denunciato come causa di nullità è stato emendato, è venuta meno la ragione del ricorso del Pubblico Ministero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Treviso del 20/12/2023 sostenendo la nullità della decisione per violazione dell'art. 546, comma 1, lett. b), c.p.p., perché nella motivazione della sentenza le generalità indicate erano errate: alla motivazione relativa a Renato Nichele erano state attribuite le persone Vendramin e Bozzetto e viceversa, con conseguente difetto di corrispondenza tra intestazione e motivazione.
Norme richiamate
art. 546, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
La norma tutela la corrispondenza formale tra atto e motivazione: un errore nella indicazione delle generalità può integrare una causa di nullità della sentenza. Tuttavia, se l'errore formale viene successivamente corretto nell'ambito degli atti (rectificatio), la ragione di impugnazione per nullità può venire meno, determinando l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000
La disposizione disciplina i reati contestati all'imputato; nella sentenza impugnata il GIP ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità di talune condotte ascrivibili a questa norma e ha assolto per non sussistenza altre condotte riferite alla stessa disposizione. La norma è citata per identificare il tipo di contestazioni oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Un vizio formale nella motivazione (es. errata indicazione delle generalità degli imputati) può rilevare come causa di nullità della sentenza, ma se l'errore viene corretto dall'autorità che ha emesso l'atto prima che l'impugnazione produca effetto, la correzione elimina l'interesse ad impugnare e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di proporre ricorso per nullità è opportuno verificare se l'errore formale sia stato o possa essere sanato con un provvedimento correttivo nel fascicolo: la rettifica formale sopravvenuta estingue la ragione dell'impugnazione quando non incide sui diritti sostanziali delle parti.
- Occorre distinguere tra errori meramente formali (sanabili e, se sanati, irrilevanti ai fini dell'impugnazione) ed errori sostanziali che incidono sui diritti dell'imputato; questi ultimi non sono sanabili con semplici rettifiche e possono dar luogo a nullità non emendabile.
- Chi propone impugnazione per vizi formali deve indicare e provare la persistenza dell'interesse impugnatorio: la cessazione dell'errore contestato nel corso del procedimento può determinare l'inammissibilità del ricorso.
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