Sentenza n. 576/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della pubblicazione della graduatoria per la copertura dei posti vacanti e disponibili di D.S.G.A. di cui alla procedura di interpello prot. n. 366 del 5 settembre 2025 e successiva integrazione e per tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria per il conferimento di incarichi di funzionario e dell’elevata qualificazione, formata all’esito dell’interpello per la copertura delle sedi vacanti, e diniego di rettifica in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia nell’ambito dell’interpello per la copertura di sedi vacanti di funzionario e dell’elevata qualificazione per l’anno scolastico 2025/2026. Avendo dichiarato nell’istanza di partecipazione la priorità prevista per il personale assistente amministrativo privo dei requisiti di cui al punto d), anziché quella spettante a chi avesse maturato almeno dieci anni di servizio, è stata collocata in posizione tale da non ottenere l’incarico. Dopo essersi accorta dell’errore, ha chiesto all’Amministrazione di rettificare la graduatoria in autotutela. L’Ufficio ha respinto la richiesta, rilevando che le domande non erano più modificabili, che l’errore era imputabile esclusivamente all’interessata e che le sedi erano già state assegnate. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di correggere l’errore materiale e di esercitare una forma di autotutela doverosa. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardava l’accertamento del diritto soggettivo al corretto punteggio e al conseguente migliore posizionamento in graduatoria, nell’ambito di una procedura di mobilità interna non concorsuale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, per il pubblico impiego contrattualizzato spettano al giudice ordinario le controversie relative a ogni fase del rapporto di lavoro, mentre la giurisdizione amministrativa è riservata alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione di un nuovo rapporto con la pubblica amministrazione. Tale riserva non comprende le procedure di mobilità o di progressione interna che non comportino la costituzione ex novo del rapporto né una novazione oggettiva dello stesso. Nel caso concreto, l’interpello riguardava una procedura di mobilità volontaria interna, comportante soltanto la modificazione della sede di servizio con il consenso delle parti. La domanda sostanziale mirava all’accertamento del corretto punteggio e del conseguente diritto a un diverso collocamento, senza impugnare atti di macro-organizzazione espressivi di poteri pubblicistici. Ne derivava la natura di diritto soggettivo della posizione dedotta e la giurisdizione del giudice ordinario, che può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato, le controversie inerenti a ogni fase del rapporto di lavoro spettano al giudice ordinario; la giurisdizione amministrativa residua riguarda le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La riserva di giurisdizione amministrativa per le procedure concorsuali non si estende alle procedure di mobilità interna o alle progressioni che non comportino la costituzione di un nuovo rapporto o una novazione oggettiva dello stesso.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, le controversie concernenti il corretto punteggio, il collocamento e l’assegnazione nell’ambito di una procedura di mobilità interna riguardano diritti soggettivi e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali del pubblico impiego riguarda soltanto le procedure preordinate alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro o implicanti una novazione oggettiva dello stesso; non comprende la mobilità interna che modifichi esclusivamente la sede o l’assegnazione del dipendente.
- La presenza di atti amministrativi presupposti non attribuisce di per sé la controversia alla giurisdizione amministrativa: il giudice ordinario può disapplicare tali atti ove li ritenga illegittimi.
- Per individuare la giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: quando la domanda mira all’accertamento del diritto del dipendente al corretto punteggio e al conseguente posizionamento, senza contestare atti di macro-organizzazione direttamente lesivi, la cognizione spetta al giudice ordinario.
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