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Sentenza

Sentenza n. 932/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento 1. del provvedimento emesso dall’ANAS – Struttura territoriale Piemonte e Valle d''Aosta, CDG. ST TO AAG SE. REGISTRO UFFICIALE U. 0139908 del 17 febbraio 2025, contratto nr. 7000000275946, avente ad oggetto “diffida alla rimozione di opere consistenti in accesso commerciale esistente al km. 66+331 lato dx, in comune di Carbonara Scrivia”; 2. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non noti, e, in particolare a. della nota ANAS – Struttura territoriale Piemonte e Valle d''Aosta, CDG. ST TO AAG SEG. REGISTRO UFFICIALE U. 1018913 del 22 novembre 2024, avente ad oggetto “S.S. n. 35 - Autorizzazione per la realizzazione di opere consistenti in regolarizzazione accesso commerciale esistente al km. 66+331 lato dx, in Comune di Carbonara Scrivia. Richiedente DELPONTE SAS - P. Iva 00167740067”, con la quale ANAS – Struttura territoriale Piemonte e Valle d''Aosta ha comunicato la sospensione della fase istruttoria, chiedendo l’invio di ulteriore documentazione; b. della nota ANAS – Struttura territoriale Piemonte e Valle d''Aosta, CDG. ST TO AAG SEG. REGISTRO UFFICIALE U. 0727073 del 26 agosto 2024; c. Della nota ANAS – Struttura territoriale Piemonte e Valle d''Aosta, CDG. ST TO AAG SEG. REGISTRO UFFICIALE U.0736672 del 29 agosto 2024; d. degli atti di ANAS – anche allo stato non noti – aventi ad oggetto la ricognizione dello stato di fatto e di diritto e, in particolare, il menzionato “sopralluogo esperito dal Supporto Tecnico di questa Società in data 12.02.2025”. e. di tutti gli atti ed i provvedimenti di ANAS – allo stato non noti – aventi ad oggetto la valutazione – riferita al caso de quo – della normativa di settore, la ponderazione degli interessi pubblicistici e di salvaguardia della circolazione stradale;

Giustizia amministrativa202500448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla rimozione di opere consistenti in un accesso commerciale esistente al km 66+331 della SS 35, nel Comune di Carbonara Scrivia, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore stradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava la diffida ANAS del 17 febbraio 2025 relativa alla rimozione dell'accesso commerciale, sostenendo che l'accesso costituiva l'unico ingresso alla propria attività per clienti e fornitori, era esistente da tempo ed era stato autorizzato da altro ente nel 1973. Deduceva la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990; la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, il difetto di istruttoria e la lesione delle garanzie partecipative; la violazione dell'art. 22 del Codice della strada e dell'art. 45 del relativo regolamento; il travisamento dei presupposti di fatto; lo sviamento della causa tipica; l'irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto e del procedimento, nonché l'ingiustizia manifesta. Chiedeva inoltre la sospensione cautelare del provvedimento, ottenuta con ordinanza cautelare n. 135 del 9 aprile 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Comune ha delimitato il centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada; a seguito della delimitazione, la tratta stradale è divenuta urbana e la competenza ad autorizzare il passo carrabile è transitata dall'ANAS al Comune territorialmente competente. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione della diffida ANAS. Il TAR ha comunque rilevato, ai fini della compensazione delle spese, che il sopralluogo tecnico ANAS del 21 novembre 2024 aveva accertato il mancato rispetto dell'art. 45, comma 3, del regolamento di esecuzione del Codice della strada, poiché l'accesso si trovava a distanza inferiore a 100 metri, sia pure in deroga, da altro accesso esistente, modificabile per consentire l'accesso al fondo e ridurre le interferenze con la circolazione sulla SS 35. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità del provvedimento era stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto e delle garanzie partecipative è stata dedotta, ma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La delimitazione del centro abitato ha determinato il mutamento della qualificazione della tratta stradale, divenuta urbana, con conseguente trasferimento della competenza autorizzatoria al Comune.

  • art. 22 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La norma sul regime degli accessi stradali era richiamata tra i motivi di ricorso, ma il giudice non ne ha definito l'applicazione nel merito.

  • art. 45 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    Il TAR ha rilevato che l'accesso non rispettava la distanza prescritta, poiché era posto a meno di 100 metri, in deroga, da altro accesso esistente; tale circostanza ha inciso sulla regolazione delle spese, pur non costituendo una decisione di merito sulla legittimità della diffida.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di un mutamento della qualificazione giuridica della strada, con trasferimento della competenza autorizzatoria da un ente a un altro, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull'impugnazione di un precedente atto adottato dall'autorità divenuta non più competente, quando l'assetto amministrativo rilevante per la pretesa del ricorrente è venuto meno o è stato sostituito.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può considerare, ai fini della regolazione delle spese, il comportamento processuale e la consistenza delle ragioni sostanziali emerse dagli accertamenti amministrativi, senza definire nel merito la legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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