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Sentenza

Sentenza n. 3692/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi del D.L. 145/2024 al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi - Modello B2020 n. -OMISSIS- del 05.02.2025, assunto dalla Prefettura di Como; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale

Giustizia amministrativa202504753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale e revoca del nulla osta per asserita tardiva trasmissione del contratto di soggiorno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, seguito dalla revoca del nulla osta già rilasciato, adottato dalla Prefettura di Como sul presupposto del mancato rispetto del termine di otto giorni per la trasmissione del contratto di soggiorno firmato. Ha dedotto l’illegittimità dell’atto per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e per erronea applicazione della disciplina sui termini, evidenziando il malfunzionamento del sistema telematico e la trasmissione, comunque effettuata, del contratto di assunzione e della comunicazione obbligatoria. Ha inoltre contestato l’ulteriore motivazione comunicata dalla Prefettura in sede di autotutela, relativa alla mancata conferma del datore di lavoro entro sette giorni dalla comunicazione di conclusione degli accertamenti sul visto. Nel corso del giudizio, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare e del riesame disposto dal TAR, la Prefettura ha trasmesso il contratto di soggiorno per la sottoscrizione, prospettando la successiva definizione della pratica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente ha ottenuto il bene della vita perseguito attraverso il riesame amministrativo e la riattivazione della procedura. Pur non pronunciando l’annullamento del provvedimento impugnato, il Collegio ha esaminato la fondatezza della pretesa ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto che il termine di otto giorni previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998 decorra dalla data di ingresso del lavoratore straniero in Italia e non dalla trasmissione del modello di contratto di soggiorno da parte dell’Amministrazione. Ha inoltre affermato che l’eventuale ritardo imputabile al datore di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore straniero, quando il contratto di soggiorno sottoscritto sia stato comunque trasmesso entro un congruo lasso di tempo e risulti dimostrata la corrispondenza tra l’ingresso autorizzato e l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Le spese, quantificate in euro 1.000 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza non decide espressamente tale censura nel merito.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Nel testo considerato, come modificato dal d.l. 145/2024, il termine di otto giorni decorre dall’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale; il suo mancato rispetto non giustifica automaticamente il pregiudizio della posizione del lavoratore quando il contratto sia comunque trasmesso entro un congruo lasso di tempo.

  • d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    Ha modificato la disciplina applicata dall’Amministrazione in materia di nulla osta e contratto di soggiorno per lavoratori stranieri.

Massime di principio

  • Ai fini del termine di otto giorni previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998 per la trasmissione del contratto di soggiorno, la decorrenza va individuata nella data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale e non nella data di trasmissione del modello da parte dell’Amministrazione.
  • L’eventuale ritardo imputabile al datore di lavoro nella trasmissione del contratto di soggiorno non può, da solo, pregiudicare la posizione giuridica del lavoratore straniero quando il contratto sottoscritto sia stato comunque trasmesso entro un congruo lasso di tempo.
  • La trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto, unitamente alla dimostrazione della corrispondenza tra ingresso autorizzato e concreta instaurazione del rapporto di lavoro, è idonea ad assicurare il controllo sulla regolarità del soggiorno e a evitare abusi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoTutela cautelare

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