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Sentenza

Sentenza n. 633/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4648/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 22 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202503020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4648/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 17 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione del docente la Carta elettronica del docente, per € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00, oltre alle spese di lite. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva provveduto all’integrale esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di adempimento e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’avvenuta integrale esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’adempimento da parte del Ministero, ha ordinato all’Amministrazione di erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla notifica della sentenza del Tribunale fino al saldo. Ha nominato fin d’ora, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e finanziari necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, quantificate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, alla rifusione del contributo unificato e al pagamento diretto ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del Tribunale di Milano è stata ritenuta passata in giudicato sulla base dell’attestazione della cancelleria.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo notificabile ai fini dell’esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 21, comma 2, c.p.a.

    La pronuncia dispone l’esecuzione della sentenza amministrativa secondo le modalità stabilite dal giudice, incluso l’ordine rivolto all’autorità amministrativa.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In assenza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato, precisando l’importo dovuto e gli accessori maturati.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e all’istanza del creditore.
  • Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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