Sentenza del 28/04/2017 n. 10525 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava al contribuente la mancata indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi 2003 di attività finanziarie estere pari a Euro 1.860.538,61, costituite mediante due versamenti effettuati il 30 giugno 2003. Da tale omissione derivava la presunzione di un maggior reddito di capitale calcolato al tasso ufficiale di sconto del 2,42%, con conseguente accertamento di Euro 45.025,00 di maggior reddito, Euro 20.261,00 di maggiore IRPEF, oltre addizionali, interessi e sanzioni. Il contribuente sosteneva che le somme fossero una mera entità contabile, frutto dell'illecita condotta di un consulente infedele, e che non avessero prodotto reddito. La Corte di cassazione ha ritenuto generica la censura di insufficiente motivazione e non idonea la dichiarazione fiduciaria del 2009, poiché attestava soltanto una contabilizzazione pari a zero a quella data, senza chiarire la sorte del capitale nel 2003.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo adeguatamente motivata la sentenza di merito: era pacifica la disponibilità delle attività finanziarie estere al 31 dicembre 2003 e mancava la prova che esse non avessero prodotto reddito. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
insufficiente motivazione su un fatto decisivo del giudizio
Il vizio motivazionale non sussiste quando il giudice abbia comunque esaminato il fatto storico rilevante, anche se non abbia valutato o menzionato ogni singolo elemento probatorio. La censura deve essere specifica e individuare un effettivo omesso esame decisivo.
Obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi
La detenzione di attività finanziarie all'estero impone l'indicazione delle stesse nella dichiarazione dei redditi. La mancata compilazione può fondare la ripresa fiscale del reddito presunto secondo i criteri applicabili.
Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014
l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato appunto preso in considerazione dal giudice
La Cassazione distingue tra omesso esame di un fatto storico decisivo, censurabile, e omessa valutazione di singoli elementi istruttori, che di per sé non integra il vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- La detenzione di attività finanziarie all'estero deve essere dichiarata nel quadro RW, anche quando il contribuente contesti che esse abbiano prodotto reddito.
- Chi sostiene che somme formalmente presenti all'estero siano solo contabili, illecitamente sottratte o improduttive deve fornire una prova concreta riferita allo specifico periodo d'imposta; una dichiarazione rilasciata anni dopo e riferita a una data diversa può essere insufficiente.
- La mancata prova dell'assenza di redditività, unita alla certezza dell'esistenza e dell'importo delle attività estere, consente al giudice di confermare la ripresa fiscale motivata dall'amministrazione.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o riproporre le argomentazioni già svolte in appello: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo realmente omesso dal giudice di merito.
- L'obbligo dichiarativo relativo alle attività estere è distinto dalla questione della loro effettiva redditività: anche se si nega la produzione di reddito, resta necessario dimostrare tale circostanza e rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale.
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