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Sentenza

Sentenza n. 1416/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale del giorno 04.03.2024; - del verbale n. 1 del giorno 06.03.2024; - del verbale n. 2 del giorno 07.03.2024; - della determinazione dirigenziale n. 577 del 12.03.2024; - della determinazione dirigenziale n. 614 del 13.03.2024. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 gennaio 2025: - del verbale del giorno 03.10.2024; - della determinazione dirigenziale numero 2139 del 23.10.2024, nonché ogni altro atto presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202400792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura comparativa per la progressione verticale a due posti di istruttore tecnico, inclusi i verbali della commissione, la graduatoria definitiva e gli atti successivi relativi alla procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al quarto posto in una procedura destinata alla copertura di due posti, ha dedotto: la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che i criteri di valutazione della prova avrebbero dovuto essere predeterminati e resi noti ex ante; la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, poiché la commissione non avrebbe previamente predisposto i quesiti del colloquio né previsto il sorteggio delle domande; l'erronea valutazione dei titoli di servizio, assumendo che gli dovessero essere riconosciuti 123 mesi di anzianità nella categoria inferiore anziché 63, con conseguente collocazione dal terzo al quarto posto in graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che le progressioni verticali interne disciplinate dall'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 costituiscano procedure comparative di sviluppo professionale, non concorsi pubblici, sicché l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 non è direttamente applicabile, salvo espressa previsione regolamentare. Nel caso concreto, il regolamento comunale prevedeva che i criteri della prova fossero definiti dalla commissione nella prima seduta e tempestivamente pubblicati; la commissione li aveva stabiliti il 6 marzo 2024 e li aveva resi pubblici prima del colloquio, individuandoli in modo puntuale. Non era inoltre necessario predeterminare e sorteggiare le domande, poiché il colloquio aveva funzione conoscitiva delle esperienze e competenze professionali dichiarate dal candidato, e non di verifica concorsuale di conoscenze specialistiche predeterminate. Quanto ai titoli di servizio, la commissione aveva correttamente escluso i 60 mesi costituenti requisito di accesso, in applicazione dell'avviso di selezione, valutando soltanto i residui 63 mesi. Il TAR ha anche rilevato che la censura non avrebbe comunque superato la prova di resistenza, poiché il ricorrente sarebbe rimasto fuori dalla rosa dei vincitori. Il Comune è stato dichiarato vittorioso e il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

    La disposizione configura le progressioni verticali come procedure comparative di sviluppo professionale e non come procedure concorsuali, ferma la riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili all'accesso dall'esterno.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    La norma non è direttamente applicabile alle progressioni verticali interne, salvo che una specifica disciplina regolamentare la renda applicabile; nel caso concreto, comunque, i criteri di valutazione erano stati predeterminati e pubblicati prima della prova.

  • art. 101.1, comma 3, Regolamento comunale per la disciplina delle progressioni verticali

    Il colloquio e/o la prova pratica sono finalizzati a verificare le esperienze professionali e formative indicate dal candidato e ad accertare le competenze professionali richieste e ulteriori competenze trasversali.

    La prova è finalizzata alla verifica delle esperienze e competenze professionali maturate nel contesto lavorativo, non alla verifica concorsuale di conoscenze specialistiche mediante quesiti predeterminati e sorteggiati.

  • art. 101.2 Regolamento comunale per la disciplina delle progressioni verticali

    Per il colloquio e/o prova pratica ... i criteri saranno definiti dalla Commissione di selezione nella prima seduta utile e comunicati tempestivamente agli interessati mediante pubblicazione del relativo verbale.

    È legittima la definizione dei criteri nella prima seduta della commissione, purché i criteri e i punteggi siano resi noti tempestivamente prima dello svolgimento della prova.

  • art. 6 dell'avviso di selezione

    L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile.

    L'anzianità utilizzata per integrare il requisito di partecipazione non può essere nuovamente conteggiata come titolo, sicché devono essere valutati soltanto i periodi eccedenti il requisito minimo.

Massime di principio

  • Le progressioni verticali interne disciplinate dall'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 sono procedure comparative di sviluppo professionale del personale già in servizio e non sono automaticamente assoggettate alla disciplina delle procedure concorsuali prevista dal d.P.R. n. 487/1994.
  • Nelle progressioni verticali, l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 non trova diretta applicazione, salvo che la disciplina regolamentare dell'ente lo richiami o ne recepisca specificamente i contenuti.
  • Quando il regolamento dell'ente stabilisce che i criteri di valutazione siano fissati dalla commissione nella prima seduta, è sufficiente che la commissione li predetermini e li renda pubblici prima della prova, purché siano puntuali e non generici.
  • In una procedura comparativa per progressione verticale, il colloquio diretto a verificare esperienze e competenze professionali maturate dal candidato non richiede necessariamente la predeterminazione e il sorteggio dei quesiti, quando tali modalità siano proprie dei concorsi pubblici e non siano previste dalla disciplina della procedura.
  • L'anzianità di servizio richiesta quale requisito minimo di accesso a una progressione verticale non può essere conteggiata anche come titolo valutabile; sono valutabili soltanto i periodi eccedenti il requisito di accesso.
  • Una censura relativa alla valutazione dei titoli è priva di utilità pratica quando, anche in caso di accoglimento, il candidato non potrebbe comunque collocarsi nella posizione utile per ottenere uno dei posti disponibili.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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