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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7876 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero a tassazione, per l’anno 2002, degli interessi passivi corrisposti da ING Bank alla clientela in relazione a operazioni di pronti contro termine concluse allo scoperto. La CTR Lombardia, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto tali operazioni speculative e aleatorie, estranee all’attività bancaria e quindi non inerenti; aveva inoltre rilevato che la banca non aveva provato la correlazione tra gli interessi passivi e i proventi delle operazioni. ING Bank ha proposto tre motivi: ha contestato la qualificazione delle operazioni come gioco o scommessa e la conseguente esclusione dall’attività bancaria; ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 87/1992, art. 13, sul riconoscimento degli interessi dovuti alla controparte; ha infine censurato, ai sensi dell’art. 75 del TUIR, l’esclusione dell’inerenza e della deducibilità dei relativi costi. La Corte ha osservato che i motivi non censuravano la distinta ratio secondo cui mancava la prova della correlazione tra costi e ricavi. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità dei motivi primo e terzo, formulati sovrapponendo vizi di violazione di legge e di motivazione, e del secondo, per l’inadeguatezza del quesito di diritto richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza decidere nel merito se le operazioni fossero attività bancaria inerente o se gli interessi passivi fossero deducibili. La decisione della CTR Lombardia, che aveva confermato il recupero a tassazione, è quindi rimasta ferma. La Corte ha ritenuto sufficiente a sorreggerla la ratio autonoma relativa alla mancata prova della correlazione dei costi con i proventi, non specificamente impugnata; ha inoltre ravvisato autonomi difetti di ammissibilità nei motivi. ING Bank è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 45.000 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito e agli accessori.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili

    Il ricorso per cassazione deve distinguere con chiarezza la censura di violazione di legge dal vizio motivazionale: non può demandare alla Corte il compito di separare e ricondurre a ciascun vizio argomentazioni confuse o sovrapposte. La pronuncia applica questo principio ai motivi primo e terzo.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    il relativo quesito con cui si deve chiudere l'esposizione del motivo deve in particolare compendiare "a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie"

    Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve esporre i fatti rilevanti, la regola applicata e quella che si assume corretta, così da consentire una risposta di principio applicabile anche oltre il caso concreto. Un quesito tautologico o privo di tali elementi rende inammissibile il motivo.

Massime di principio

  • Se la decisione impugnata poggia su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificarne il risultato, il ricorrente deve censurarle tutte: una ratio non contestata può mantenere ferma la decisione anche se le censure rivolte alle altre fossero fondate.
  • Nel ricorso per cassazione, i motivi devono indicare in modo distinto e riconoscibile il tipo di vizio denunciato e le relative ragioni; la sovrapposizione non chiaramente separabile tra violazione di legge e vizio di motivazione può comportare l’inammissibilità.
  • Quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto non può limitarsi a chiedere se il giudice abbia errato: deve chiarire i fatti, la regola adottata e quella alternativa proposta, rendendo possibile l’enunciazione di un principio giuridico generale.

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