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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08111/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente, quale incorporante di altra società, aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione al decreto di omologa di un concordato fallimentare. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, poi reiterata da entrambe le parti, allegando un accordo conciliativo intervenuto tra le stesse, con definizione integrale del contenzioso. La Corte ha quindi preso atto della transazione sopravvenuta e del venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che nelle more era intervenuta una transazione tra le parti che aveva definito integralmente la controversia. In conseguenza dell'estinzione sopravvenuta, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della misura e la non interpretabilità estensiva della relativa previsione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha affermato che l'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione sopravvenuta del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una transazione che definisce integralmente la controversia tra le parti, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di estinzione sopravvenuta del giudizio per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può avvenire secondo quanto concordato dalle parti e la Corte può disporne la compensazione integrale.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile non si applica automaticamente a ogni definizione del giudizio, poiché la disciplina ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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