Cassazione Penale, Ordinanza n. 39288/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata di appello è rimasta ferma nei suoi effetti, con conferma della valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva specifica/aggravanti e della determinazione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 aprile 2025. Un ricorrente deduceva un unico motivo contro la motivazione relativa al bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva specifica, nonché rispetto alle altre aggravanti contestate, assumendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere equivalenti attenuanti e aggravanti. L'altro ricorrente censurava in modo analogo la motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena in ragione della gravità dei reati e dell'inattendibilità delle sue dichiarazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e privi di un effettivo confronto con la motivazione di merito, rilevando che la Corte di appello aveva congruamente spiegato le ragioni del bilanciamento e della pena irrogata.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una critica apodittica o generica della motivazione di merito, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste dal giudice di appello a fondamento della decisione.
- La valutazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, compresa la recidiva specifica, è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, illogica o non congrua; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La determinazione della pena, quando sorretta da motivazione adeguata in relazione alla gravità dei reati e agli elementi valorizzati dal giudice di merito, non può essere oggetto di sindacato di legittimità tramite doglianze generiche.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo diverse cause ostative, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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