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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7082/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il sequestro preventivo del capitale sociale (quota 60% intestata a Bruno Palone) e dell'intero compendio aziendale di Iron Worker S.r.l., lamentando: assenza di qualsiasi nesso probatorio tra la società e i reati fiscali contestati ad altri soggetti; mancanza di contestazioni penali nei confronti dei soci Palone Bruno e Palone Yuri; assenza della società Iron Worker negli elenchi delle società coinvolte nelle frodi contestate; unicità del collegamento a Giuseppe Mangone che era stato amministratore in periodo nel quale non risultano contestazioni per la società; rilevanza indebita, secondo la difesa, delle relazioni personali e di affari con altri indagati e con altra impresa (ALA Confezioni) cui si riferiscono contestazioni diverse; e, con secondo motivo, la censura che il sequestro non rientrerebbe né nello schema del sequestro impeditivo (mancanza di reati correlati alla società) né nella previsione della confisca «allargata» ex art. 240-bis c.p. per mancanza di prova dell'intestazione fittizia delle quote societarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati per vizio radicale di motivazione. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia compiuto una verifica motivata e adeguata dei presupposti del sequestro (fumus del reato, periculum in mora e pertinenzialità del bene), non avendo indicato alcuna specifica condotta di reato collegabile alla Iron Worker né un rapporto oggettivo che giustificasse l'assoggettamento della società alla misura reale. La Corte ha altresì evidenziato la mancata valutazione se il sequestro fosse diretto a impedire ulteriori reati (sequestro impeditivo) o finalizzato alla confisca, e la carenza di elementi a sostegno di una ipotesi di intestazione fittizia delle quote ai sensi dell'art. 240-bis c.p. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Catanzaro affinché proceda a nuova valutazione motivata delle censure e dei presupposti di legge, precisando i criteri probatori e di motivazione necessari per disporre misure reali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen., comma 7

    art.416-bis, comma 7)cod. pen.

    La misura reale era stata disposta con riferimento a questa norma; tuttavia la Corte richiama che anche quando si procede su ipotesi associative o simili è necessario provare la pertinenzialità del bene al reato e il nesso obiettivo tra la società e le condotte illecite.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge; tale vizio comprende anche gravi ed assoluti vizi della motivazione, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il sequestro richiede la verifica dei presupposti tipici: il fumus del reato, il periculum in mora e la pertinenzialità del bene al reato; il giudice deve motivare specificamente su tali elementi.

  • art. 240 cod. pen.

    Per la confisca ordinaria occorre dimostrare che i beni siano prezzo, prodotto o profitto del reato ovvero la loro provenienza illecita o il reimpiego di proventi illeciti; tali elementi devono emergere quando il sequestro è finalizzato alla confisca.

  • art. 240-bis cod. pen.

    La confisca «allargata» richiede elementi di fatto tali da dimostrare l'intestazione fittizia dei beni o la sproporzione tra beni e redditi/attività dei soggetti direttamente coinvolti; in mancanza di tali elementi non è giustificabile il sequestro finalizzato a questa forma di confisca.

Massime di principio

  • Il giudice che dispone un sequestro reale deve motivare specificamente e logicamente la sussistenza del fumus del reato, del periculum in mora e della pertinenzialità del bene rispetto alle condotte contestate.
  • Non è sufficiente fare leva su collegamenti personali o rapporti d'affari tra soggetti indagati: bisogna dimostrare che la società sequestrata sia stata effettivamente utilizzata come strumento o luogo di produzione del reato.
  • Quando il sequestro è finalizzato alla confisca ordinaria (art. 240 c.p.) devono emergere elementi che colleghino i beni al prezzo, prodotto o profitto del reato o alla loro provenienza illecita/reimpiego.
  • Per applicare la confisca speciale ex art. 240-bis c.p. (confisca «allargata») è necessaria una prova dell'intestazione fittizia o di una sproporzione rilevante tra beni e redditi: l'assenza di tali elementi rende illegittimo il sequestro finalizzato a quella confisca.
  • L'assenza di contestazioni penali dirette ai titolari o soci della società rafforza l'onere probatorio a carico dell'accusa nel dimostrare la pertinenzialità societaria ai reati altrui.
  • In cassazione avverso misure reali la mera genericità o l'incompletezza della motivazione è motivo di annullamento e rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

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