Parere n. 1462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza incidentale di sospensione, proposto dall'Avv. -OMISSIS- avverso il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di -OMISSIS- del 25 giugno 2024, prot. n. 2867, di apertura del dibattimento nel procedimento disciplinare n. 372/2017 R.R., e avverso ogni altro atto connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del 25 giugno 2024, prot. n. 2867, di apertura del dibattimento disciplinare, con istanza cautelare di sospensione
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di apertura del dibattimento nel procedimento disciplinare n. 372/2017 R.R., lamentando la prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 56 della legge n. 247/2012, la lesione del diritto di difesa per l'apertura della fase dibattimentale senza la concessione di un termine per la nomina di un nuovo difensore dopo la revoca del precedente, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, irrazionalità manifesta e sviamento. Il Ministero della Giustizia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché rivolto contro un atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo, il difetto di giurisdizione amministrativa in favore del Consiglio Nazionale Forense e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, nonché il difetto di legittimazione passiva del Ministero. Nelle more, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando la sopravvenuta cessazione della situazione sostanziale e giuridica sottesa al ricorso.
Il parere
La Sezione ha preso atto della dichiarazione con cui la ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha escluso che tale dichiarazione integrasse una rinuncia rituale ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 84 c.p.a. e ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, non essendo state indicate circostanze idonee a dimostrare l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale. In applicazione del principio dispositivo, secondo cui il ricorrente può disporre dell'interesse alla decisione sino al momento in cui l'affare è trattenuto per il parere, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le ulteriori questioni, comprese le eccezioni ministeriali, i motivi di ricorso e l'istanza cautelare, sono rimaste assorbite.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di una situazione nuova e definitiva che rende inutile la decisione nel merito.
Differenza rispetto alla rinuncia e alla cessazione della materia del contendere
La dichiarazione non costituisce rinuncia rituale ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 84 c.p.a.; inoltre, in assenza della prova dell'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale, non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
Assorbimento delle ulteriori questioni
La declaratoria di improcedibilità rende non necessario l'esame dei motivi di ricorso, delle eccezioni di inammissibilità e difetto di giurisdizione, nonché dell'istanza cautelare.
Norme richiamate
art. 56 l. 247/2012
termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare indicato dalla ricorrente in sette anni e mezzo
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, ma la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la relativa censura è rimasta assorbita.
artt. 9 e 10 d.P.R. 1199/1971
Il Consiglio ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente non integrasse una rinuncia rituale al ricorso straordinario.
art. 84 c.p.a.
Richiamato per distinguere la rinuncia rituale al ricorso dalla mera dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessata in relazione all'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorrente dispone dell'interesse alla decisione sino al momento in cui l'affare viene trattenuto per il parere e può dichiarare di non avere più interesse alla prosecuzione, senza che l'organo decidente possa sostituirsi d'ufficio nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non equivale, di per sé, a una rinuncia rituale al ricorso quando non rispetta le forme previste dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dall'art. 84 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere richiede la dimostrazione dell'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale sotteso all'azione; in mancanza, la sopravvenuta inutilità della decisione conduce alla declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è una pronuncia di rito applicabile anche quando la perdita dell'interesse sia dichiarata dalla stessa parte ricorrente e rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni, comprese quelle cautelari.
Improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’avvocata contro il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del 25 giugno 2024, con cui era stata disposta l’apertura del dibattimento in un procedimento disciplinare. Il ricorso comprendeva anche un’istanza incidentale di sospensione.
Premesse e motivi del ricorso
Il provvedimento impugnato aveva fissato l’udienza per l’escussione della ricorrente e di un teste d’accusa, nonostante la revoca del precedente difensore di fiducia e il diniego del rinvio richiesto per nominare un nuovo difensore.
La ricorrente aveva dedotto:
- la prescrizione dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 56 della legge n. 247/2012;
- la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione per lesione del diritto di difesa;
- l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria, l’irrazionalità manifesta e lo sviamento in relazione sia alla prescrizione sia al diniego del termine a difesa.
Il Ministero della Giustizia aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale e non autonomamente lesiva dell’atto, il difetto di giurisdizione amministrativa e il difetto di legittimazione passiva del Ministero.
Sopravvenuta dichiarazione della ricorrente
Prima dell’adunanza del 9 luglio 2026, la ricorrente ha dichiarato che era venuta meno la situazione sostanziale e giuridica che aveva originato il ricorso e di non avere più interesse alla sua prosecuzione o alla decisione nel merito.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha richiamato il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, applicabile anche nella sede consultiva del ricorso straordinario. Fino al momento in cui l’affare viene trattenuto per il parere, la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; l’organo decidente non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
La dichiarazione non è stata qualificata come rinuncia rituale ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 84 c.p.a. La Sezione ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la ricorrente non aveva indicato circostanze di fatto idonee a dimostrare l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale.
Esito
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria, quale pronuncia di rito conseguente a una situazione nuova e definitiva che rende inutile la decisione, ha assorbito l’esame dei motivi di ricorso, delle eccezioni ministeriali e dell’istanza cautelare.
La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 5 ago 2026Parere n. 192/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 ago 2026Parere n. 193/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 ago 2026Parere n. 194/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 ago 2026Parere n. 195/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 ago 2026Parere n. 1431/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 ago 2026Parere n. 1432/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →