Sentenza n. 971/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta stralcio, n. 12665 del 21 giugno 2024, notificata il 24 giugno 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici ai fini del rilascio di titoli di efficienza energetica e contro il relativo preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi energetici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rigetto, da parte del GSE, della richiesta di verifica e certificazione a consuntivo relativa a un intervento di efficientamento dell'illuminazione mediante lampade a LED, nonché il precedente preavviso di rigetto. L'intervento era stato oggetto di una proposta di progetto e programma di misura previamente approvata dal GSE. Le appellanti hanno dedotto quattro motivi d'appello. Con il primo hanno contestato la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, delle garanzie partecipative, dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che la documentazione integrativa fosse completa e che il rigetto non avesse considerato le produzioni effettuate. Con il secondo hanno censurato la valutazione del requisito dell'addizionalità dei risparmi energetici, invocando la precedente approvazione della proposta progettuale, il legittimo affidamento, la proporzionalità, il travisamento, l'illogicità e il difetto di motivazione. Con il terzo hanno contestato il rilievo secondo cui l'impianto avrebbe potuto essere già completato o aver iniziato a produrre risparmi prima della presentazione della proposta, in violazione dell'art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012. Con il quarto hanno dedotto l'insufficienza della motivazione e dell'istruttoria del provvedimento finale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto provato il regolare recapito del preavviso di rigetto presso la sede della società originaria e ha rilevato che le integrazioni documentali erano state esaminate dal GSE, ma giudicate inidonee a superare i rilievi ostativi. La mancata presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis era facoltativa e non costituiva la ragione autonoma del rigetto, che derivava dall'analisi della documentazione disponibile. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che l'approvazione della proposta di progetto e programma di misura costituisce requisito necessario ma non sufficiente per il rilascio dei titoli: la successiva richiesta di verifica e certificazione è oggetto di autonoma istruttoria e il GSE può rigettare anche una singola richiesta, rivalutando in concreto l'addizionalità dei risparmi. L'impresa richiedente deve provare tutti i presupposti dell'incentivo, compresa l'addizionalità intesa anche in senso economico e di mercato. Nel caso concreto, il rapporto tra investimento, risparmio in bolletta e valore degli incentivi dimostrava che l'intervento avrebbe potuto essere realizzato anche senza l'aiuto pubblico, sicché mancava il necessario effetto incentivante. Le valutazioni del GSE, espressione di ampia discrezionalità tecnica, non risultavano manifestamente illogiche, irragionevoli o travisate. Quanto al terzo motivo, le appellanti non avevano dimostrato che, alla data di presentazione della proposta, l'impianto non fosse già completato o non avesse iniziato a produrre risparmi. Il certificato di collaudo provava soltanto la data del collaudo e non escludeva la precedente produzione di risparmi. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012, sono incentivabili esclusivamente progetti ancora da realizzare o in corso di realizzazione, purché non abbiano già generato significativi risparmi. Quanto al quarto motivo, il provvedimento finale era congruamente motivato anche per relationem al preavviso, consentendo di comprendere le ragioni del rigetto sia in relazione alla mancata prova dell'addizionalità sia in relazione alla mancata prova della non pregressa produzione di risparmi. Le appellanti sono state condannate in solido alle spese del grado, liquidate in euro 3.500 oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto assolve alla funzione di rendere conoscibili i motivi ostativi e consentire la partecipazione dell'interessato; la presentazione di osservazioni è facoltativa e il rigetto non deriva automaticamente dalla loro mancata presentazione, ma dalla valutazione della documentazione disponibile.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento finale può essere motivato per relationem al preavviso di rigetto quando consenta all'interessato di comprendere le ragioni della decisione.
art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione
Sono incentivabili soltanto progetti non ancora realizzati o non ancora giunti a uno stadio tale da avere già generato significativi risparmi energetici.
d.m. 20 luglio 2004
Rileva, insieme alla disciplina successiva, nella regolazione del sistema dei titoli di efficienza energetica e dei relativi presupposti.
d.lgs. 115/2008
Rileva quale fonte della disciplina dell'efficienza energetica richiamata nella controversia.
artt. 29 e 30 d.lgs. 28/2011
Rilevano nella disciplina normativa dei meccanismi di incentivazione dell'efficienza energetica.
d.m. 28 dicembre 2012
Disciplina l'accesso al sistema dei certificati bianchi e i requisiti dei progetti incentivabili.
Massime di principio
- L'approvazione della proposta di progetto e programma di misura costituisce un requisito necessario ma non sufficiente per il rilascio dei titoli di efficienza energetica: la successiva richiesta di verifica e certificazione è oggetto di autonoma istruttoria e può essere respinta anche se il progetto era stato precedentemente approvato.
- Nella valutazione di una richiesta di verifica e certificazione, il GSE può e deve verificare nuovamente in concreto il requisito dell'addizionalità dei risparmi energetici, senza essere vincolato dal precedente riconoscimento del requisito nella proposta progettuale o in altre richieste.
- L'addizionalità dei risparmi energetici deve essere valutata non solo sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica, ma anche considerando i fattori economici e di mercato; l'incentivo è giustificato soltanto se necessario a indurre un'attività che l'operatore non avrebbe altrimenti realizzato.
- Nel sistema degli incentivi energetici grava sull'impresa richiedente l'onere di dimostrare tutti i presupposti dell'agevolazione, compresa l'addizionalità dell'intervento e il fatto che il progetto, al momento della presentazione, non avesse già generato significativi risparmi.
- Le valutazioni del GSE sull'addizionalità dei risparmi costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti.
- Il provvedimento di rigetto della richiesta di verifica e certificazione è sufficientemente motivato per relationem al preavviso di rigetto quando quest'ultimo esponga i motivi ostativi e consenta all'interessato di comprendere le ragioni del diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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