Sentenza n. 965/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero frazionale di San Martino Spino, verbali di gara recanti il calcolo della soglia di anomalia e l’esclusione automatica dell’offerta della ricorrente, nonché rigetto dell’istanza di riammissione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, offerente con il massimo ribasso del 26,130% in una procedura aperta sottosoglia aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ha impugnato l’esclusione automatica della propria offerta, determinata dal superamento della soglia di anomalia del 18,03400528%, e gli atti successivi di gara. Ha dedotto: violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, sostenendo che il disciplinare prevedesse il solo criterio del prezzo più basso senza calcolo della soglia di anomalia; violazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023 e sviamento del potere; in subordine, illegittimità della lex specialis per contraddittorietà tra bando e disciplinare e tra diverse disposizioni del disciplinare. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito tardività e inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli atti di esclusione, aggiudicazione e approvazione delle risultanze di gara, oltre alla sua infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni processuali perché le censure erano comunque infondate. Ha chiarito che l’esclusione automatica delle offerte anomale costituisce una deroga alla verifica ordinaria in contraddittorio prevista dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023, ma può operare ai sensi dell’art. 54 quando si tratti di un contratto sottosoglia relativo a lavori o servizi, aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, con più di cinque offerte ammesse e senza interesse transfrontaliero, purché il meccanismo sia espressamente previsto dalla lex specialis. Tali condizioni ricorrevano nel caso concreto: erano state presentate novanta offerte e l’art. 12 del disciplinare prevedeva espressamente l’esclusione automatica delle offerte recanti un ribasso superiore alla soglia calcolata dalla piattaforma Sater mediante il Metodo A dell’allegato II.2 al Codice dei contratti. Il riferimento, contenuto nell’art. 13 del disciplinare, all’art. 110 e alla facoltà della stazione appaltante di sottoporre a verifica un’offerta anormalmente bassa non è stato ritenuto incompatibile con l’art. 12: il disciplinare va interpretato complessivamente e in modo coerente, attribuendo all’art. 110 la disciplina della verifica ordinaria quando le offerte siano inferiori a cinque e all’art. 12 la disciplina derogatoria dell’esclusione automatica quando le offerte siano superiori a cinque. L’esclusione della ricorrente è quindi risultata conforme sia alla legge sia alla lex specialis. Le spese sono state compensate per la formulazione non perfettamente lineare del disciplinare.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 36/2023
Consente l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nelle procedure sottosoglia per lavori o servizi aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, in presenza delle condizioni previste dalla norma e di una previsione espressa nella lex specialis.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina ordinariamente la verifica dell’anomalia dell’offerta in contraddittorio; nel caso esaminato è stato ritenuto applicabile alle ipotesi in cui non operi il meccanismo derogatorio dell’esclusione automatica.
art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023
Individua il criterio del minor prezzo, il cui impiego costituisce presupposto per l’applicazione del sistema di esclusione automatica previsto dall’art. 54.
Allegato II.2 d.lgs. 36/2023
Il Metodo A previsto dall’allegato è stato validamente richiamato dal disciplinare e utilizzato dalla piattaforma Sater per il calcolo della soglia di anomalia.
art. 97 Cost.
La censura fondata sui principi di buon andamento e imparzialità è stata respinta, non ravvisandosi illegittimità nell’applicazione del meccanismo di esclusione automatica espressamente previsto dalla lex specialis.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle procedure sottosoglia per lavori o servizi aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse può operare quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 54 del d.lgs. 36/2023, tra cui la presenza di più di cinque offerte ammesse e l’assenza di interesse transfrontaliero, purché il meccanismo sia espressamente previsto dalla lex specialis.
- Il criterio del minor prezzo non determina da solo il metodo di calcolo della soglia di anomalia, ma costituisce il presupposto necessario per l’eventuale applicazione del sistema di esclusione automatica previsto dall’art. 54 del d.lgs. 36/2023.
- La disciplina ordinaria della verifica dell’anomalia in contraddittorio prevista dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023 opera in via generale, mentre può essere derogata dall’esclusione automatica prevista dall’art. 54 quando la lex specialis abbia previsto tale meccanismo e ricorrano i relativi presupposti.
- Eventuali formulazioni non perfettamente lineari della lex specialis devono essere interpretate complessivamente e in modo coerente, privilegiando una lettura che coordini le disposizioni sul numero delle offerte e sulla verifica dell’anomalia, anziché una lettura che renda incompatibili clausole tra loro conciliabili.
- È legittima l’esclusione automatica dell’offerta che superi la soglia di anomalia calcolata secondo il metodo espressamente richiamato nella lex specialis, quando il numero delle offerte e le ulteriori condizioni di legge consentano l’applicazione dell’art. 54 del d.lgs. 36/2023.
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