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Ordinanza

Ordinanza n. 148/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa sospensione a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2026 datato 04.02.26, notificato il 05.02.26, con il quale il Comandante in seconda del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri ha determinato il non accoglimento dell’istanza per la sua assegnazione temporanea - ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis, d.lgs. n. 151/2001 - alla sede di Palermo; b) e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti; nonché in sede cautelare; per far dichiarare la sospensione dell’efficacia della predetta Determina e, correlativamente, invitare l’A. militare ad un suo riesame sulla base dei rilievi evidenziati col presente gravame; ovvero ordinare quant’altro ritenuto necessario per consentire al ricorrente di essere trasferito temporaneamente al reparto territoriale più vicino alla residenza della sua famiglia, onde prestare la debita assistenza genitoriale alla propria figlia minore di età.

Giustizia amministrativa202600490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea alla sede di Palermo ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comandante in seconda del Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea alla sede di Palermo, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'atto e il riesame della domanda, oppure l'adozione di misure idonee a consentirgli il trasferimento temporaneo presso il reparto territoriale più vicino alla residenza della famiglia, per prestare assistenza genitoriale alla figlia minore. Dal testo emerge che l'amministrazione aveva giustificato il diniego anche mediante il riferimento a potenziali situazioni di incompatibilità. Il ricorso ha prospettato l'esigenza di una corretta comparazione tra le esigenze organiche della sede richiesta e quelle familiari connesse alla cura della figlia in tenera età, anche considerando l'impegno lavorativo del coniuge.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, non disponendo direttamente il trasferimento temporaneo, ma imponendo all'amministrazione il riesame della determinazione negativa. Il nuovo esame dovrà operare una debita valutazione comparativa tra le esigenze organiche della sede richiesta e l'esigenza di cura della figlia in tenera età, tenendo conto anche dell'impegno lavorativo del coniuge. Il Collegio ha inoltre rilevato che le potenziali situazioni di incompatibilità richiamate dall'amministrazione risultavano affatto generiche. Ha assegnato all'amministrazione il termine di quaranta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza per procedere al riesame, rinviando la trattazione alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026. Le spese sono state riservate al prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    L'istanza di assegnazione temporanea deve essere riesaminata mediante una comparazione effettiva tra le esigenze organiche della sede richiesta e le esigenze familiari di cura della figlia minore.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel decidere su una domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l'amministrazione deve effettuare una concreta e motivata comparazione tra le esigenze organizzative e organiche della sede richiesta e le esigenze di cura del figlio minore.
  • Il riferimento a potenziali situazioni di incompatibilità non è sufficiente a sostenere il diniego dell'assegnazione temporanea quando tali situazioni siano formulate in termini generici e non sorrette da specifici elementi.
  • In sede cautelare, il giudice può accogliere la domanda disponendo il riesame dell'atto negativo entro un termine determinato, senza sostituire direttamente la propria valutazione a quella dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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