Cassazione Penale, Sentenza n. 45160/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna di primo e secondo grado. Martena deduce errore di applicazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti (art.114 c.p.) e per la quantificazione della pena, oltre alla mancata pronuncia sulla continuazione con altro reato. Ancora deduce violazione del divieto di doppia pronunzia, vizi motivazionali sulla qualificazione dei fatti come associazione mafiosa, estorsione e concorso in riciclaggio. Pezzuto solleva cinque motivi: carenza di prova sull'associazione mafiosa e sulla 'mafiosità' del gruppo; illegittimità della conferma delle statuizioni civili dopo l'estinzione per prescrizione del reato di usura (art.578 c.p.p.); insufficienza probatoria sul concorso in riciclaggio e sulla sproporzione utile per la confisca; e vizio sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
Per Martena: parziale accoglimento, esclusivamente per l'omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della continuazione con altro reato; rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio su tale punto; resto del ricorso dichiarato inammissibile. Per Ancora: ricorso dichiarato inammissibile in tutte le parti come reiterativo e generico; condanna al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Per Pezzuto: ricorso rigettato nel merito; inammissibilità o infondatezza dei vari motivi; conferma delle statuizioni civili anche rispetto a delitti estinti per prescrizione sulla base della valutazione di illiceità delle pattuizioni (con richiamo all'interpretazione costituzionale e di giurisprudenza sull'art.578 c.p.p.); condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa a favore delle parti civili con liquidazioni specifiche (es. euro 7.000,00 + euro 3.500,00 per alcuni), oltre accessori di legge. In generale la Corte di Cassazione ha confermato la motivazione di merito in gran parte, ha richiamato la giurisprudenza sul tema delle statuizioni civili dopo prescrizione e ha sanzionato i ricorsi generici o meramente rivendicativi.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Usata come fondamento della contestazione per il reato associativo di stampo mafioso; la Cassazione ritiene adeguata la valutazione probatoria del merito a presidio della sussistenza dell'associazione e della sua capacità intimidatoria, ove motivata.
art. 628 co.3 n.3 cod. pen.
Richiamato in relazione alle aggravanti per i reati di estorsione; la Corte ha ritenuto non ammissibile in Cassazione una nuova censura su aggravanti che non erano state correttamente dedotte in appello (motivo non consentito).
art. 114 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti; la Corte ha confermato il potere discrezionale del giudice del merito nel valutare le attenuanti generiche e il diniego motivato rispetto alla gravità e alla perdurante partecipazione ai fatti.
art. 578 cod. proc. pen.
"In realtà - per le ragioni che si vengono ora ad esporre - si ha che, nella situazione processuale di cui alla disposizione censurata, che vede il reato essere estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure 'incidenter tantum', un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione..."
La Corte richiama l'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui l'art.578 c.p.p. consente al giudice dell'impugnazione penale di decidere sulle statuizioni civili anche se il reato è estinto per prescrizione, valutando la sussistenza dell'illecito civile (art.2043 c.c.) e non procedendo a un accertamento di colpevolezza penale.
art. 2043 cod. civ.
Principio dell'illecito civile: il giudice dell'impugnazione deve valutare se la condotta abbia provocato un danno ingiusto risarcibile, indipendentemente dall'estinzione penale del reato per prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'automatica condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e per l'eventuale condanna alla somma a favore della cassa delle ammende se non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
artt. 132, 133 cod. pen.
Principi che regolano la determinazione della pena e l'esercizio della discrezionalità del giudice del merito; la Cassazione ha ritenuto non sindacabile in questa sede la valutazione motivata del merito sulla pena quando congruente.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato come parametro interpretativo per bilanciare il diritto del danneggiato ad ottenere tutela civile con la presunzione di innocenza dell'imputato; la Corte sostiene che l'art.578 c.p.p., interpretato conformemente, non viola l'art.6 CEDU.
Massime di principio
- La conferma di statuizioni civili in sede di impugnazione è compatibile con l'estinzione del reato per prescrizione: il giudice dell'impugnazione valuta l'illecito civile (art.2043 c.c.) e non è tenuto a pronunciarsi sulla responsabilità penale sostanziale.
- La Cassazione non ammette ricorsi che si limitano a riproporre pedissequamente i motivi di merito già discussi in appello; le doglianze devono indicare specifici vizi di diritto o di motivazione non affrontati dalla corte di merito.
- L'omessa decisione su una specifica istanza formulata in appello (es. riconoscimento della continuazione) integra un vizio annullabile e può determinare il rinvio sul solo punto omesso.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della quantificazione della pena è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e non contraddittoria.
- Le misure di condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende sono ordinariamente applicate quando i ricorsi sono inammissibili per genericità o reiterazione, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione del vizio.
- Le contestazioni relative a prova di associazione mafiosa, riciclaggio e sproporzione per confisca richiedono in Cassazione l'individuazione di un concreto vizio logico o giuridico nella motivazione di merito; la mera rivalutazione probatoria è inammissibile.
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