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Sentenza

Sentenza del 02/03/2020 n. 658 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Avviso di accertamento - motivazione - contraddittorio - osservazioni del contribuente - vanno riscontrate.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'accertamento è stato impugnato perché l'avviso non ha adeguatamente riscontrato le osservazioni formulate dal contribuente nel corso del contraddittorio preventivo. Si censura la carenza di motivazione dell'atto rispetto alle argomentazioni e documenti prodotti in sede procedimentale.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve essere declinato in relazione alle osservazioni rese dal contribuente durante il contraddittorio. Poiché l'atto non ha dato risposta o valutazione congrua alle osservazioni procedimentali, è stato considerato viziato. La sentenza ha disposto l'annullamento dell'avviso (o, in alternativa, la ritenuta necessità di integrazione/rimessione in termini affinché l'amministrazione renda motivazione sufficiente che affronti i rilievi del contribuente).

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    L'art. 7 impone il contraddittorio preventivo e richiede che le osservazioni del contribuente siano prese in considerazione nella formazione dell'atto impositivo; la mancanza di valutazione rende l'atto carente di motivazione.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (procedimento amministrativo), art. 3

    Principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi applicabile anche agli avvisi di accertamento: la motivazione deve consentire la comprensione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'atto.

  • DPR 600/1973 (norme sull'accertamento tributario)

    Le norme che regolano l'avviso di accertamento richiedono che l'atto sia motivato in modo idoneo e coerente; tale obbligo richiede di dare conto delle argomentazioni emerse nel contraddittorio.

Massime di principio

  • L'amministrazione deve riscontrare le osservazioni del contribuente emerse nel contraddittorio: l'assenza di una risposta puntuale può rendere l'avviso viziato per carenza di motivazione.
  • Il contribuente deve partecipare attivamente al contraddittorio e documentare chiaramente le proprie posizioni: le osservazioni scritte e l'istruttoria prodotta costituiscono elementi che l'amministrazione è tenuta a valutare.
  • Se l'avviso non affronta i rilievi procedurali, il giudice può annullarlo o disporre che l'amministrazione integri la motivazione, con possibile rinvio della decisione.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare prova delle comunicazioni e delle osservazioni rese in contraddittorio e, se necessario, sollecitare per iscritto una motivazione esaustiva prima di impugnare.
  • La motivazione deve spiegare i fatti e i criteri giuridici adottati dall'amministrazione in risposta alle osservazioni: giudici e amministrazione sono tenuti a evitare decisioni meramente enuncitative o generiche.

Testo integrale

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