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Ordinanza

Ordinanza n. 1732/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare n. 1005 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta.

Giustizia amministrativa202603079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento relativo alla delocalizzazione dell'impianto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo, né le censure articolate contro l'ordinanza di primo grado. In sede cautelare, l'appellante ha sostenuto l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento, contestandone presumibilmente gli effetti delocalizzativi. Il Collegio ha inoltre rilevato, senza doverla decidere, l'eccezione di tardività delle note di udienza depositate il 5 maggio 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. All'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non dimostrato il periculum in mora, requisito necessario per la concessione della tutela cautelare. In particolare, la stessa appellante aveva riconosciuto che il provvedimento assegnava sei mesi per la delocalizzazione e consentiva la prosecuzione dell'attività per ulteriori ventiquattro mesi; la Regione Lazio aveva confermato che la società era autorizzata all'esercizio dell'impianto fino al 12 novembre 2027. Tali circostanze escludevano la prova di un pregiudizio attuale connotato da gravità e irreparabilità. L'appello è stato quindi respinto senza necessità di definire l'eccezione di tardività delle note. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato.
  • Il periculum in mora difetta quando il provvedimento amministrativo prevede un periodo transitorio sufficientemente ampio, durante il quale l'attività può proseguire, consentendo al destinatario di adeguarsi gradualmente agli effetti dell'atto.
  • La concessione della tutela cautelare richiede la compresenza dei relativi presupposti; l'assenza del periculum in mora è sufficiente a respingere l'appello cautelare, senza necessità di definire ulteriori questioni processuali non decisive.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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