Sentenza n. 572/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5369/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5369/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5369/2023, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 15 novembre 2024, non è stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 9 giugno 2025. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi domandato l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., considerando decisivi il passaggio in giudicato della sentenza, comprovato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
La disposizione consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza al giudicato, ordinare all’amministrazione di adempiere e adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine previsto dalla disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Quando una sentenza non impugnata impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme e l’amministrazione rimane inadempiente dopo il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, sussistono i presupposti per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la richiesta di liquidazione deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dall’art. 71, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione finale.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all’incarico esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
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