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Sentenza

Sentenza n. 572/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5369/2023

Giustizia amministrativa202503747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5369/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5369/2023, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 15 novembre 2024, non è stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 9 giugno 2025. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi domandato l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., considerando decisivi il passaggio in giudicato della sentenza, comprovato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    La disposizione consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza al giudicato, ordinare all’amministrazione di adempiere e adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza non impugnata impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme e l’amministrazione rimane inadempiente dopo il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, sussistono i presupposti per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la richiesta di liquidazione deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dall’art. 71, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione finale.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all’incarico esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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