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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12103/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di furto (derubricato in primo grado dalla rapina impropria) articolata in quattro motivi: 1) vizi di motivazione rispetto a discrepanze tra la versione della persona offesa e un operante circa il luogo di rinvenimento del telefono e la valutazione del rinvenimento di un caricabatterie addosso all'imputato; 2) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sulla sussistenza del furto consumato rispetto alla ipotesi tentata, sostenendo che il bene sarebbe rimasto nella sfera di sorveglianza del proprietario; 3) violazione di legge per l'acquisizione, senza consenso delle parti, della querela nella fase dibattimentale prima della riqualificazione del fatto; 4) violazione del principio di correlazione tra la fattispecie originaria (rapina impropria) e quella ritenuta (furto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni processuali relative all'acquisizione della querela e alla violazione del principio di correlazione, confermando la legittimità della derubricazione da rapina impropria a furto (la rapina impropria comprende il furto). Ha ritenuto manifestamente infondati i censure di fatto relative alle discrepanze probatorie e alla qualificazione del reato come consumato. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    La norma sul furto è stata richiamata nella valutazione della corretta riqualificazione del fatto: la rapina impropria comprende la fattispecie del furto, pertanto il giudice di merito ha legittimamente derubricato la contestazione da rapina impropria a furto.

  • art. 521 comma 2 c.p.p.

    Applicato per affermare l'identità del fatto: la condanna è stata pronunciata su una "parte" del fatto originariamente contestato, restando rispettata la correlazione richiesta dall'art. 521 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla restituzione di una somma alla cassa delle ammende (euro tremila).

  • Giurisprudenza - Sez. 5, Sentenza n. 14629 del 16/01/2018 (Cinquia), Rv. 272849

    Sez. 5, Sent. n. 14629/2018

    Utilizzata per confermare che l'acquisizione della querela dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, al momento della discussione finale, è ammissibile al fine di verificare la condizione di procedibilità; tale acquisizione non autorizza però l'uso probatorio della querela senza consenso delle parti.

Massime di principio

  • La derubricazione da rapina impropria a furto è lecita se il fatto di furto è contenuto nella fattispecie originariamente contestata: non costituisce violazione del principio di correlazione quando il reato condannato sia una parte del fatto originario.
  • Il giudice di merito può acquisire la querela anche nella fase finale del dibattimento per accertare la condizione di procedibilità; tuttavia la querela così acquisita non può essere impiegata come fonte di prova senza il consenso delle parti.
  • Contraddizioni o discrasie tra dichiarazioni della vittima e degli operanti non comportano automaticamente l'annullamento della decisione se la sentenza motiva, alla luce del quadro probatorio complessivo, la scelta valutativa.
  • Il rinvenimento sulla persona dell'imputato di cose riconducibili alla persona offesa può costituire indizio significativo di furto anche se esiste una dichiarazione di prestito, quando la dinamica ricostruita non giustifichi l'effettiva restituzione o l'uso limitato concordato della cosa.
  • La distinzione tra furto consumato e tentato dipende dalla effettiva sottrazione e dal venir meno del controllo da parte del proprietario: se l'imputato si allontana con la cosa e se ne appropria materialmente, il reato è consumato.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso basato su censure di fatto manifestamente infondate e, in tal caso, condannare il ricorrente alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende.

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