Cassazione Penale, Sentenza n. 21495/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 10/12/2021 della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni, imposta dal Tribunale di Palermo (decreto 4/3/2021). Il ricorrente deduce due motivi collegati, denunciando violazione di legge e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011, contestando in particolare: la mancata considerazione della assoluzione per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'assenza di attualità della pericolosità in ragione della distanza temporale tra i fatti di spaccio (2016) e gli accertamenti successivi (2020) e l'assenza di ulteriori reati nei quattro anni intercorsi; e la eccessiva durata della misura, secondo il ricorrente basata solo sulla sistematica violazione di norme a tutela della sanità pubblica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per molteplici profili. Ha richiamato il principio per cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (nella nozione rientra la motivazione inesistente o meramente apparente) e non per il vizio di illogicità manifesta salvo che comporti una motivazione assente o puramente apparente. Il Collegio ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato sia completa, articolata e adeguata: la Corte d'Appello aveva ricondotto la posizione del ricorrente alle categorie di pericolosità previste dal d.lgs. 159/2011 (lett. b) e c)), valorizzando condanne e conferme in appello per detenzione a fini di spaccio in più episodi, la frequenza nel tempo, l'esistenza di un'organizzazione con il fratello, notevoli quantità di droga, capacità di rifornire altri spacciatori e l'ingente somma sequestrata (circa 192.000 euro). La Corte d'Appello aveva altresì motivato l'attualità della pericolosità con richiami a provvedimenti cautelari (ordinanza del Riesame del gennaio 2019) e al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del 4/3/2019. Il ricorso è stato ritenuto genericamente formulato e privo di specifico confronto con le argomentazioni di merito, determinando l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b) ; art. 4, comma 1, lett. c)
Le disposizioni definiscono le categorie di pericolosita' (tra cui chi trae i mezzi di sostentamento dall'attività delittuosa) e i presupposti applicativi della misura di prevenzione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente rientri nelle lettere b) e c) per la continuità, l'organizzazione e i proventi del traffico di stupefacenti.
art. 173, comma primo, disposizioni attuative del codice di procedura penale
Richiamato in relazione all'ammissibilità di certe impugnazioni; nel testo era menzionato come norma che consente il ricorso nel procedimento di prevenzione nei limiti indicati.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i vizi denunciabili in cassazione (tra cui il travisamento della prova per omissione); la Corte ha chiarito che tale vizio è normalmente estraneo nel rito di legittimità delle misure di prevenzione, salvo casi estremi riconducibili a motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiami storici alla disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di prevenzione; la Corte ricorda che l'ammissibilità è limitata alla violazione di legge, principio richiamato anche dopo l'introduzione del d.lgs. 159/2011.
art. 10, comma terzo, d.lgs. n. 159/2011
Norma che ha sostituito le precedenti disposizioni sulla materia antimafia/prevenzione, confermando la limitazione del sindacato di legittimità alle violazioni di legge nel procedimento di prevenzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e altre sanzioni processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è sindacabile in cassazione l'illogicità manifesta della motivazione salvo che si configuri come motivazione inesistente o meramente apparente.
- Per ottenere l'annullamento di una misura di prevenzione è necessario dimostrare che il giudice di merito abbia omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo o che la motivazione sia del tutto assente; argomenti generici o non specificamente comparati con le ragioni del giudice d'appello sono insufficienti.
- La valutazione della pericolosità si fonda sull'iscrizione del soggetto in una delle categorie tipizzate dal d.lgs. 159/2011 (es. chi trae i mezzi di sostentamento dall'illegalità) e poi su un giudizio di attualità/prognosi; elementi rilevanti includono continuità nel tempo delle condotte, organizzazione, quantità di stupefacente, proventi sequestrati e provvedimenti cautelari o di sorveglianza.
- La sola distanza temporale dei fatti non è automaticamente dirimente: va valutato se i giudici di merito hanno considerato tale circostanza e se esistono elementi successivi che escludano la persistenza della pericolosità; la mancata indicazione di tali valutazioni può costituire vizio rilevante se si traduce in motivazione assente.
- La durata della misura deve essere motivata con riferimento alla gravità e sistematicità delle condotte; la discrezionalità dei giudici di merito in materia di durata è limitata dal dovere di motivazione, ma la valutazione concreta difficilmente è sindacabile in cassazione se adeguatamente argomentata.
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